Nemmeno con i contrassegno invalidi si può sostare nelle isole di traffico
(omissis)
CONSIDERATO IN FATTO
Il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Venezia del 15 aprile 2010 che nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, promosso da omissis nei confronti dello stesso Comune avverso due verbali di accertamento relativi alla violazione dell'art. 146 comma 2, del codice della strada, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ha annullato i processi verbali di contestazione di infrazione ed il verbale della Polizia municipale di Venezia.
Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione.
Si è costituita con controricorso la omissis.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta di accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 comma 2-bis c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c. che di seguito si riporta:
"Con il primo motivo, relativo ai parametri normativi sopraindicati, il Comune denuncia la erronea applicazione della disciplina sulla sosta dei veicoli, per avere gli agenti di Polizia Municipale accertato, nelle due occasioni, la sosta del veicolo della omissis su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, zona interdetta in via assoluta alla sosta e alla fermata. Il riportato motivo sembra fondato avendo, invero, questa Corte stabilito che il d.P.R. n. 503 del 1996, all’art. 11, comma 1, il quale recita "Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12, viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblic a, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta", va interpretato nel senso che la norma si riferisce - come evidenziato dalla locuzione "sia stata vietata o limitata la sosta" - esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 6 comma 4, lett. d e dell'art. 7 comma 1, lett. a) del codice della strada, e dunque non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quello contestato nella specie (v. Cass. 26 marzo 2010 n. 7293; Cass. 5 ottobre 2009 n. 21271; Cass. 22 gennaio 2008 n. 1272; Cass. 6 settembre 2006 n. 19149).
Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati al parcheggio sulle strade mentre è, anche per loro, fatto divieto di sostare con le auto dappertutto e meno che mai in zone totalmente vietate, per cui la omissis avendo parcheggiato il veicolo nella zona riservata al deflusso del traffico ha chiaramente violato la norma contestata incorrendo nella sanzione comminatale.
Del resto la normativa de qua va letta in relazione alla ratio che la ispira e che subordina l'interesse di soggetti gravemente lesi nelle loro capacità fisiche solo a situazioni in cui per ragioni obiettive, debba prevalere l'interesse generale.
Ora, è assolutamente certo che una zona definita "isola di traffico" costituisce porzione di strada opportunamente delimitata riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico, per cui non può essere in alcun modo occupata, neanche da veicoli addetti al trasporto di soggetti disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe il rischio di serio intralcio all'opera svolta da dette aree, con evidenti ricadute negative sulla viabilità (v. Cass. 14 a-gosto 2007 n. 17689).
Da aggiungere che negli stessi permessi per disabili, come quello detenuto dalla intimata, nella parte posteriore, è previsto uno specifico avviso dal testo "Il titolare del presente contrassegno è autorizzato a sostare nelle zone vietate e in quelle regolamentate senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, senza arrecare intralcio alla circolazione e con il rispetto di tutte le disposizioni in particolare di cui agli artt. 158 e 188 C.d.S.". Ne deriva che la omissis non poteva sostare con il veicolo su area riservata alla canalizzazione del traffico solo per il fatto di non riuscire a trovare altro parcheggio.
Affermato, quindi, il principio che agli invalidi è consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate mentre anche essi sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro espressamente consentito, giusta apposito segnale, il ricorso del Comune di Venezia non può che essere accolto.
Le suesposte argomentazioni danno ragione della superfluità dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, con i quali, sotto il profilo del vizio di motivazione, viene comunque censurata l'applicazione fatta dal giudice del gravame della disposizione di cui all'art. 159 del codice della strada che restano assorbiti.".
Nè le argomentazioni svolte dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis comma 2, c.p.c., appaiono idonee ad evidenziare profili non esaminati nella relazione e ad indurre, quindi, a conclusioni differenti da quelle proposte nella relazione stessa.
Infatti l'art. 158 del codice della strada prevede i luoghi in cui la sosta e la fermata non sono consentiti, anche ai disabili, e il d.P.R. n. 503 del 1996, ex art. 11 non deroga ai divieti imposti dalla legge. Tale rigore interpretativo, costantemente espresso da questa Corte, che il Collegio ritiene di confermare, trova il suo fondamento, oltre che sulla base della esegesi della norma de qua, anche nella operatività di una presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione, cristallizzata dal legislatore nelle previste specifiche violazioni dell'art. 158 del codice della strada.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non apparendo, però, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.c., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'appello proposto dalla omissis avverso la sentenza del Giudice di pace di Mestre, che per l'effetto viene confermata. In applicazione del principio della soccombenza, la omissis deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo. Nulla viene disposto in relazione alle spese del giudizio di primo grado essendo rimasta confermata la relativa decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo.
(omissis)
da Polnews