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Corte di Cassazione 06/03/2012

Circolazione stradale – Uso del telefonino in auto - Contestazione - Querela di falso per verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale – Sussiste

(Cass. Civ., sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3336)

Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali,della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti.

 

Leggi il testo della sentenza

da cassazione.net

Martedì, 06 Marzo 2012
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