Il Platano posto a latere della carreggiata si schianta e travolge un automobilista
Il Comune risarcisce di danni ai parenti della vittima
Mentre circola a bordo di un’auto, il conducente è investito da un grosso platano, marcio e in via di decomposizione, ubicato sul marciapiede destro rispetto al senso di marcia della vettura diretta verso S. Gennaro Vesuviano, perdendo la vita a seguito del completo schiacciamento dell’ auto. Chi paga i danni ai parenti della vittima ? Si rimpallano la responsabilità il Comune e la Provincia. Infatti i congiunti della vittima convengono in giudizio la Provincia di Napoli e il Comune di Ottaviano, chiedendo la condanna in via solidale o alternativa dell’Amministrazione provinciale e del Comune, quali proprietario della strada l’una e addetto alla manutenzione il secondo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Tribunale di Nola adito dichiara la Provincia di Napoli esclusiva responsabile del sinistro e per l’ effetto la condanna al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 1.070.000 oltre interessi rigettando la domanda nei confronti del Comune di Ottaviano. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata dichiara il Comune di Ottaviano responsabile del sinistro e lo condanna al pagamento in favore degli attori delle somme già liquidate. Avverso tale pronuncia, il Comune di Ottaviano promuove ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 3253/2012, la Suprema Corte rigetta il ricorso. La Corte osserva che la censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 7 del d.lgs 285/92 (Codice della Strada), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la strada in
questione doveva essere ritenuta comunale senza tener conto dell ‘avvenuto perfezionamento dell’ iter procedimentale disciplinato dal nuovo codice della strada e dal successivo regolamento di attuazione approvato con dpr 495/92, in quanto la strada attraversava il centro abitato e il Comune aveva (rectius, avrebbe avuto) una popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Inoltre tale rilievo riguarda la successiva doglianza per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto la motivazione resa a supporto del convincimento in merito alla consistenza demografica del Comune è stata fondata su un atto, determinazione della Provincia di Napoli, assai generico e proveniente dalla stessa controparte in causa. Sia l’una che l’altra doglianza sono infondate.
A riguardo, con riferimento specifico alla prima delle due censure, corre l’obbligo di sottolineare che, ai sensi del comma 7 dell’ art. 2 del D.l.gsvo n. 285/92, “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’ interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Ne deriva, sulla base del dettato normativo appena riportato, che, a i fini della individuazione del soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il dato topografico, ovvero il fatto che la strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato e, la circostanza che il Comune abbia, un numero di abitanti superiore a diecimila, senza che rilevino invece né l’atto di declassamento della strada in questione né l’atto di consegna dallo Stato o dalla Provincia al Comune, essendo adempimenti che non sono affatto contemplati dalla norma in questione ai fini dell’ individuazione dell’ ente proprietario della strada medesima. Passando all’esame di altra doglianza, va osservato che la censura articolata sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento a l’art. 360 co.1 n.5 cpc, si fonda sulla considerazione che per tabulas ed è riconosciuto dalle altre parti in causa”, la strada in cui si è verificato l’incidente è una lunga arteria notevolmente trafficata e attraversata da un rilevante numero di utenti per cui sarebbe inapplicabile il disposto di cui all’art. 2051 cc, di tanto, pur a fronte di precise deduzioni del Comune, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.
La Corte rileva che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali la stessa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche e estemporanee create da terzi, le quali neppure con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla norma citata quale scriminante della responsabilità del custode.
di Anna Teresa Paciotti
da studiolegalelaw.net