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Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade – Sinistro avvenuto su strada statale – Art. 2051 c.c. – Applicabilità  - Onere probatorio – Ripartizione – Deroga alla regola generale – Ipotesi di responsabilità presunta ed aggravata – Configurabilità – Prova Dell’evento e del nesso di causalità – Onere del danneggiato – Sussistenza

(Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651)

Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade – Sinistro avvenuto su strada statale – Art. 2051 c.c. – Applicabilità  - Onere probatorio – Ripartizione – Deroga alla regola generale – Ipotesi di responsabilità presunta ed aggravata – Configurabilità – Prova Dell’evento e del nesso di causalità – Onere del danneggiato – Sussistenza – Prova liberatoria del fortuito – A carico del presunto responsabile – Configurabilità – Strade – Tutela e manutenzione – Responsabilità dell’amministrazione – Omessa manutenzione – Responsabilità dell’ente proprietario (P.A.) e dell’ente gestore (A.N.A.S.) – Configurabilità – Art. 2051 c.c. – Applicabilità – Fondamento – Limiti – Prova del fortuito – Contenuto – Responsabilità civile – Cose in custodia – Presunzione di colpa – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Prova da parte del custode – Ammissibilità – Condizioni – Fondamento – Conseguenze – Strade – Tutela e manutenzione – Responsabilità dell’amministrazione – Manutenzione della sede stradale e delle sue pertinenze – Obblighi dell’ente proprietario (P.A.) e dell’ente gestore (A.N.A.S.)  - Violazione degli obblighi – Conseguenza – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Configurabilità – Responsabilità civile – Cose in custodia – Presunzione di colpa – Cose inerte suscettibile di divenire pericolosa a causa di agenti esterni – Elemento accessorio o pertinenza di strada pubblica – Ponte – Obbligo di controllo e custodia – Sussistenza – Danni arrecati a terzi – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Configurabilità.

 

In caso di incidente avvenuto su strada statale il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato «anomalo», e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta ad adeguata diligenza che normalmente evita in danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un’insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. – o dell’insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di  controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.

 

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c. determina infatti un’ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata),dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro ricorso corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della  e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio della c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro – e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee), che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta – caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta. E’ allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell’«estensione» e dell’«uso diretto della cosa» da parte della collettività che, estranei alla «struttura» della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex. Art. 2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevidibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza, come pure l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole).


In caso di incidente avvenuto su strada statale, la P.A. (o, come nel caso, l’ente gestore A.N.A.S.) risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietario (art. 14 c.s.) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell’interruzione del nesso di causalità determinato da «elementi esterni» o dal fatto «estraneo» alla sfera di custodia – ivi ricompresso il fatto del danneggiato o del terzo -, bensì nella dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 c.s.; art. 2 D.L.vo n.143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1982) e già del principio generale del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
Il custode (nel caso con riferimento a strade pubbliche statali, l’Anas), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 c.c., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. – espressione del principio per il qual il danno deve essere sopportato dal suo autore – con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In materia di strade pubbliche statali, per assicurare la sicurezza degli utenti quale ente proprietario la P.A., ai sensi dell’art. 14 c.s., ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede  stradale e delle sue pertinenze; mentre l’Anas, che è stato trasformato da azienda pubblica ex lege n. 59 del 1961 in ente pubblico economico dal D.L.vo n. 143 del 1994 e mantiene tale denominazione in forza del D.P.C.M. 26 luglio 1995, è tenuta – tra la’altro – a gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a); realizzarli progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica (lett. b.); curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali (lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime, esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all’ente proprietario (lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione (lett. g.). ne consegue che dei danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione delle strade essi, nella rispettiva qualità, rispondono e art. 2051 c.c..


La responsabilità presunta per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, quale un ponte (ai sensi dell’art.  D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, «barriera stradale di sicurezza» avente lo scopo di garantire il contenimento del veicolo tendente alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) di proprietà della P.A. (Stato o altri enti locali), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone e cose – in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) – viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto pure le cose normalmente  innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni.

 

Mercoledì, 14 Marzo 2012
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