La traduzione ufficiale della patente di guida di Giovanni Fontana * | |||
ABSTRACT Ci siamo lasciati, con alcune considerazioni sostanziali, inerenti la c.d. "patente internazionale" (1) e ci siamo impegnati a tornare sull’argomento, con un preciso riferimento alla validità delle traduzioni ufficiali della patente di guida nazionale ed alle generali modalità di controllo dei documenti di guida - soprattutto, se rilasciati all’estero - finalizzate all’accertamento del c.d. "falso documentale". 1. La circolazione con la traduzione della patente nazionale Come già detto, la conduzione di veicoli, per i quali è previsto il conseguimento della patente di guida, comporta il possesso della stessa o, alternativamente, del permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, a condizione che i predetti documenti siano conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali, cui l’Italia abbia aderito (art. 135, comma 1, c.d.s.). In modo assai schematico, al paragrafo 2 del precedente scritto, abbiamo provveduto a fornire le informazioni necessarie per comprendere, se, o meno, la patente di guida o il permesso internazionale di guida, può essere ritenuto conforme a modello. Infatti, se, in generale, tali documenti non sono conformi ad uno dei modelli indicati al paragrafo 41 della Convenzione di Vienna, questi sono da ritenere validi, quando accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente (art. 135, comma 2, c.d.s.). L’ufficialità della traduzione, è senz’altro da ricondurre alla emissione della stessa da parte della pubblica autorità, mediante la quale si attesta la conformità della traduzione, al contenuto del documento tradotto; l’equipollenza, invece, attiene all’idoneità della traduzione, di sortire i medesimi effetti della traduzione ufficiale. Non a caso, nella vigenza del codice del ’59, l’allora Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale M.C.T.C. – Servizio Motorizzazione, con propria Circolare n. 63/62 del 19 settembre 1962, ha fornito gli indirizzi necessari per rilasciare le patenti di guida, i permessi internazionali di guida, nonché le traduzioni ufficiali dei documenti nazionali in lingua italiana, individuando, quale traduttore ufficiale, l’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o da quelle del Paese stesso in Italia ovvero, un ufficio dell’A.C.I., del T.C.I., di un Ente Provinciale per il Turismo, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, l’Azienda Autonoma, di cura, soggiorno e turismo. Detta traduzione, doveva tener conto, non solo del contenuto del documento di guida nazionale ma, soprattutto, della corrispondenza intracategoriale, tra le categorie indicate nel documento originale e quelle previste dalla legislazione italiana. Per documento equipollente, invece, si doveva fare necessario riferimento alla dichiarazione rilasciata da una delle predette autorità od uffici, conforme al modello indicato nella circolare stessa e qui riprodotto. C’è anche da dire, che in materia di traduzioni, il medesimo Ministero, con Circ. n. 47/79 del 13 giugno 1979, aveva dettato norme più restrittive che sono state poi abrogate con Circ. n. 125/81 del 12 novembre 1981, a seguito parere delle Presidenza del Consiglio dei Ministri (2). Ciò porta a concludere, che nella sostanza, il regime delle traduzioni e delle equipollenze documentali, resta lo stesso indicato nella Circolare n. 63/62 e, quindi, compito dell’organo accertatore, è quello di verificare se il traduttore ufficiale è da ritenere autorizzato a rilasciare la traduzione e, ancora, se il contenuto della traduzione raggiunge lo scopo di fornire informazioni utili ad appurare l’idoneità alla guida di determinate categorie di veicoli, da parte del conducente, ostensore della traduzione stessa. Si ritiene, inoltre, che a differenza di quanto avviene per la circolazione con permesso internazionale di guida, la persona che si avvale della traduzione ufficiale o a questa, equipollente, deve comunque essere in possesso del documento originale di guida: infatti, il comma 2, dell’art. 135, precedentemente citato, precisa testualmente che i documenti di guida non conformi "devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente". 2. Il controllo dei documenti su strada Durante un controllo su strada, è ovvio che chi è preposto al controllo del documento, presume che lo stesso sia da ritenere valido ed in corso di validità; del resto, il medesimo soggetto che si sottopone a controllo documentale, laddove facesse uso di un documento non genuino, incorrerebbe, come minimo, in una delle pene previste dal Tit. VII, del Libro II, del codice penale, afferente i delitti contro la fede pubblica. Questo per dire, che chi ha interesse ad eludere i controlli di polizia, facendo uso di un documento falso, ha certamente maggiori e ben superiori interessi, che non quelli che possono essere minacciati dall’applicazione della pena prevista dall’articolo poc’anzi citato, od altri, a questo collegati. È quindi ovvio, che prima ancora di indagare sulla genuinità del documento, chi procede all’accertamento, deve prevedere quale interesse superiore, possa avere il soggetto controllato, a far uso del documento falso. Ora, è altresì evidente, che non v’è sempre coincidenza tra valore di interesse, del soggetto controllato e quello del soggetto controllore. Certamente, chi necessita di soggiornare sul territorio dello Stato, è anche ben disposto a far uso di un documento falso, in ragione del fatto che il controllo documentale (soprattutto di guida) avviene occasionalmente e comunque, in modo non particolarmente attento dunque, con buona probabilità, di non essere compiutamente identificato, quanto meno ad un primo controllo. Non da meno, chi procede al controllo, deve essere sempre ben consapevole che chi è disposto a fare uso di un documento falso, non è certamente disposto a farsi anche identificare e, tanto meno, farsi trattenere per essere - nella migliore delle ipotesi - espulso. Ciò comporta la necessità di portare a termine il controllo in regime di massima sicurezza, per sé e per gli altri, prevenendo, per quanto possibile, ogni reazione del soggetto controllato. Ciò detto, un’analisi documentale sommaria, comporta una prima valutazione di corrispondenza, tra tratti somatici reali e documentali. Il volto, se osservato attentamente, può rivelare caratteristiche (c.d. segni) particolari che debbono figurare sulla fotografia del documento e che necessitano di essere, analizzate e comparate, eventualmente, anche a mezzo di un lentino tascabile da dieci, quindici ingrandimenti. Altro elemento di valutazione della genuinità del documento, attiene alla qualità tipografica del documento stesso, sempre da correlare allo Stato che ha emesso il documento stesso (ad esempio, i permessi internazionali del Senegal, sono di qualità scadentissima). Per quanto possibile, poi, sarebbe opportuno verificare e confrontare i dati anagrafici e antropometrici presenti su più documenti, afferenti il medesimo soggetto, posto che non è raro imbattersi in documenti nell’ambito dei quali, tali riferimenti sono erroneamente trascritti e, quindi, diversi, nel contenuto. Non a caso, per quanto attiene alla traduzione ufficiale del documento di guida nazionale, è previsto che questa accompagni sempre il documento originale che, per le ragioni qui esposte, avrà una qualità ben superiore a quella del foglio che contiene la traduzione stessa. Altro elemento da non sottovalutare, è l’assenza di varietà tipografica, nel senso che ogni documento originale, non dovrebbe mai evidenziare tratti tipografici diversi. Nel controllo dei timbri, è utile verificare che vi sia coincidenza tra parte del sigillo apposto sul documento riportato (fotografia) e quello che resta sul documento di supporto. In molti casi, infine, esistono elementi di microscrittura, che possono essere appresi soltanto facendo uso di un ingranditore di almeno quindici, trenta ingradimenti. Un’ultima considerazione da fare, è relativa al c.d. specimen o caratteristiche depositate. Se è importante apprendere e conoscere gli specimen dei documenti originali, è molto più importante conoscere quelli dei documenti alterati o contraffatti. Infatti, per quanto la criminalità organizzata impegna molto denaro nella riproduzione dei documenti, è ben evidente, che i vari documenti riprodotti non possono seguire la costante evoluzione di quelli originali e che, ad ogni buon conto, una caratteristica di errore di un documento falso (od anche originale, quale una numerazione di serie di documenti asportati, ecc.), è riprodotta in ogni altro documento non originale, posto in circolazione. Da questo punto di vista, condividere le varie esperienze materiali del controllo, è cosa molto utile, se non indispensabile, per prevenire uno dei più gravi (se non altro, dal punto di vista degli effetti socio-economici) fenomeni criminali del nostro tempo. In tal senso, Colleghi impegnati, come l’I.P.M. Antonello Di Mauro e l’I.P.M. Davide Capsoni, dell’Ufficio Falso Documentale, della Polizia Municipale di Milano, hanno dimostrato e continuano a dimostrare, quanto si possa fare con tanta buona volontà e quanta generosità vi possa essere in un impegno professionale aperto e disponibile alle esigenze dei vari Colleghi delle forze di polizia e della polizia locale. 3. Fattispecie di reati connessi al falso documentale Proprio grazie ad alcuni fondamentali suggerimenti forniti da questi Colleghi, è possibile tracciare un percorso d’indagine, che riguarda l’uso del documento falso, che qui siamo ben disposti a condividere. Si possono ipotizzare varie situazioni che riguardano il falso documentale, in concorso e/o in connessione all’illecito amministrativo di guida senza patente (art. 116, comma 13, c.d.s.) qualora poi il "titolare" del documento falso, risulti sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. Documento ottenuto in modo irregolare: in questo caso, il documento di supporto è originale (in bianco) , dunque, risulta essere stato rubato, compilato con dati di comodo e corredato dalla fotografia dell’utilizzatore. Peraltro, ogni supporto documentale, reca un suo numero progressivo, mediante il quale è possibile verificare - tramite CED del Ministero dell’Interno - l’eventuale segnalazione di furto. In tal caso, si può ipotizzare il reato di ricettazione (art. 648 c.p.); falso materiale (art. 477, 482 c.p.), se sul modulo sono riportati i dati e/o la fotografia dell’utilizzatore; uso di sigilli falsi dello Stato (art. 471 c.p.), quando è accertata la presenza di timbri o sigilli dello Stato, contraffatti o di provenienza illecita; falsità personale (art. 494 ss. c.p.), qualora i dati personali riportati sul documento, siano da ritenere essi stessi falsi; omessa esibizione di documento d’identità, da parte dello straniero (art. 6, comma 3, T.U. n. 286/98). Documento originale alterato: in questo caso, il documento di supporto, non solo è originale, ma è già stato intestato a soggetto diverso da quello che attualmente lo detiene. In questo caso, dovrebbe risultare più semplice constatare l’alterazione del documento stesso. Anche in questo caso, si possono ipotizzare i medesimi reati, già ipotizzati per le precedenti fattispecie. Documento contraffatto: nella contraffazione del documento, si procede alla riproduzione integrale di un documento esistente e si ipotizzano i medesimi reati precedentemente indicati. Documento palesemente contraffatto o di mera fantasia: in tal caso, si tratta di documenti riprodotti senza alcuna intenzione di sostituire quelli originali ovvero, che mostrano palesi segni di non genuinità. Si pensi, ad esempio, alle patenti, card che è possibile acquistare tramite internet. In tal caso, è di fondamentale importanza l’uso che ne viene fatto ovvero, la potenzialità all’uso che ne può essere fatta. La palese alterazione o contraffazione del documento, continua quindi a costituire reato, laddove è ben evidente, che il suo detentore, ne faccia, coscientemente e volontariamente, un uso illecito. In tal caso, l’organo di polizia, indicando chiaramente quali che siano le motivazioni che sostengono l’ipotesi della falsità in atti, ipotizzerà una o più di una delle fattispecie di reato già viste. Non documenti: in tal caso, si parla sostanzialmente di moduli che sono rilasciati dai privati, ad uso identificativo, per i soci o i membri dell’ente stesso. In quest’ultimo caso, si può ipotizzare il reato, solo allorquando l’ente che ha emesso il modulo originale, abbia dichiarato di avere subito un danno dalla falsificazione. 4. Formalità Qualora si ipotizzi di dover procedere alla comunicazione della notizia del reato, alla competente A.G., il documento ritenuto falso, sarà posto sotto sequestro e trasmesso ad un ufficio falsi, abilitato alla perizia; copia dello stesso documento, sarà allagata alla comunicazione di notizia di reato, con la relativa informativa (succinta, cui farà seguito, eventualmente, la relazione tecnica), inerente il luogo di destinazione del documento originale. Se non è possibile o non si ritiene utile avvalersi dell’ufficio suddetto, sarà opportuno limitare l’informativa all’A.G. ai soli indizi sufficienti ed evidenti a suffragare l’ipotesi di falso; infatti, ogni elemento ultroneo, dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente confermato in sede dibattimentale. L’eventuale coinvolgimento di autorità diplomatiche, tramite l’invio di fotocopie del documento originale, non può fornire, invece, elementi di prova idonei, se non eventuali riferimenti (non sempre certi) all’esistenza del documento o del suo intestatario. Il detentore del documento - soprattutto, se in ipotesi di ricettazione - potrà essere posto in stato di fermo o, facoltativamente di arresto, nei termini previsti dagli artt. 380 ss. c.p.p. Senz’altro, il detentore del documento dovrà essere identificato ai sensi dell’art. 349 c.p.p., con contestuale elezione/dichiarazione del domicilio per le notificazioni e nomina del legale di fiducia e, dovendosi procedere con il sequestro, lo stesso soggetto, sarà informato in ordine alle facoltà previste dall’art. 356 st. cod. Note a margine: (*) Responsabile Ufficio Studi della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU), docente presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago (www.civita.net). (1) Vds. Il Centauro, n. 85, marzo 2004, pagg. 43 ss. (2) Fonte A.S.A.P.S. |