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Corte di Cassazione 16/03/2012

Permesso di circolazione stradale per invalidi - Sostituzione di persona – Truffa - Esposizione del contrassegno senza il legittimo intestatario – Sanzione amministrativa - Nessun reato - Non sussiste

(Cass. Pen., sez. II, 14 marzo 2012, n. 9856)

La condotta di reato non può essere integrata dalla semplice esibizione sul parabrezza di un’autovettura del contrassegno invalidi, in quanto non implicante una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima, come presupposto dell’autoattribuzione della qualità di “accompagnatore” da parte del conducente; il contrassegno invece serve esclusivamente a stabilire un collegamento “oggettivo” tra una determinata autovettura e un soggetto portatore di problemi di mobilità. (Cass. Pen., sez. II, 14 marzo 2012, n. 9856) – Artt. 494, 640 cp.



Leggi il testo integrale della sentenza

 

da www.cassazione.net

Venerdì, 16 Marzo 2012
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