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Corte di Cassazione 20/03/2012

Omicidio colposo - Guida senza violazioni del Codice stradale - Valutazione del comportamento scorretto degli altri utenti della strada - Necessità - Responsabilità penale - Sussiste

(Cass. Pen., sez.IV, 22 febbraio 2012, n. 6967)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

GA. MA. n. il (OMESSO);

Avverso la sentenza n. 6921/10 della Corte d'Appello di Roma del 21.10.2010;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 16 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

Uditi gli avv.ti Ro. Vi. e Gi. Vi. , difensori delle parti civili, che depositano conclusioni e nota spese, alle quali si riportano.

 

RITENUTO IN FATTO

 

GA. Ma. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 21.10.2010, della Corte d'Appello di Roma che, su gravame del P.M. del Tribunale dello stesso capoluogo e delle costituite parti civili, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma il 22.01.2008, lo ha ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena di giustizia. In breve il fatto oggetto della vicenda:

In data (OMESSO), alle ore 15.00, in (OMESSO), all'altezza del civico (OMESSO), sul lato sinistro della carreggiata si verificava un incidente stradale. I mezzi coinvolti erano un ciclomotore Piaggio Free ed un'autovettura Toyota Yaris, il primo condotto da Bi. Lo. e l'altro condotto dall'imputato. I mezzi procedevano nella stessa direzione da Piazzale Appio verso (OMESSO). Il tratto era rettilineo e la visibilita' buona. Al centro della strada vi era un parcheggio centrale e l'incidente si sarebbe verificato mentre l'autovettura stava entrando nel parcheggio.

Il GA. aveva investito il ciclomotore condotto da Bi. Lo. e a seguito dell'urto contro lo spigolo del marciapiede dell'aiuola di ingresso del parcheggio, il Bi. veniva sbalzato fuori dal ciclomotore fino ad andare a sbattere la testa contro un cartello stradale poco distante, riportando lesioni in seguito alle quali decedeva.

Nel corso delle indagini venivano sentiti alcuni testi oculari dell'incidente. Il Tribunale riteneva, in base alle rielaborazioni grafiche della Polizia Municipale, alle deposizioni dei testi e ai danni riportati dai veicoli, che dovesse escludersi la responsabilita' del GA. sul presupposto che la Yaris, ancora prima che si muovesse il Bi. dopo il verde del semaforo, si trovasse gia' sulla sinistra della carreggiata, che aveva la freccia inserita e che stava entrando nel parcheggio.

Il primo giudice valorizzava le deposizioni dei testi Zi. e Pi. , i quali avevano riferito di essersi resi conto delle intenzioni del Ga. e della pericolosita' della manovra del conducente del ciclomotore nel sorpassare a sinistra la vettura che stava entrando nel parcheggio; la manovra di superamento della vittima era azzardata e che il tentativo di sorpasso, ad ogni costo, confidando nella propria abilita' di motociclista, non aveva consentito al Bi. di rendersi conto ne' del poco spazio esistente, ne' della presenza del cordolo occultato in parte dalla vettura.

La Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere i gravami dei P.M. e delle parti civili, e, rivisitando le deposizioni di alcuni testi ( Zi. , G. ), ha evidenziato che quando l'auto guidata dal GA. aveva iniziato la manovra di entrata in parcheggio, la manovra del Bu. era quasi completamente riuscita, avendo lo stesso quasi completato il superamento della Yaris, di conseguenza nella condotta dell'imputato deve ravvisarsi una percentuale di colpa, sia pure inferiore a quella della vittima. L'imputato per immettersi nell'area di parcheggio ha tagliato al ciclomotore trasversalmente la strada. Egli non ha adottato quelle necessarie cautele imposte nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, quali quelle di accostarsi il piu' possibile al margine sinistro della carreggiata, di guardare negli specchietti retrovisori e anche a fianco della sua autovettura, sulla sua sinistra dove si trovava il motociclo condotto dalla vittima, che stava completando la manovra di sorpasso.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia un'errata ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte del giudice del gravame. Si afferma che la dinamica, ricostruibile dall'esame dei frammenti del ciclomotore, sparsi in ogni direzione, guidato dal Bu. , ipotizza, senza ombra di dubbio, che l'incidente e' stato causato esclusivamente dal ciclomotore nel tentativo di sorpasso dell'auto che lo precedeva con il lampeggiatore di sinistra acceso, ben visibile alle auto che provenivano dall'incrocio stradale di via (OMESSO), posto a 50 mt. di distanza, ed altrettanto ben visibile dal Bu. che proveniva da tale incrocio. Si argomenta che, nella ricostruzione prospettata dal P.M. e fatta propria dalla Corte distrettuale, non vengono evidenziati il fatto e la circostanza eclatante che l'autovettura condotta dal ricorrente procedeva lentamente con l'indicatore di direzione di sinistra acceso, con cio' dimostrando chiaramente che intendeva convergere sulla rampa per accedere al parcheggio; e che tra ciclomotore ed auto, al momento in cui il semaforo passa al verde, intercorreva una distanza di circa 50 mt.. Il GA. che procedeva lentamente, non preceduto e non seguito da altre auto, non avrebbe potuto immaginare che il ciclomotore, gia' fermo al semaforo, a distanza di 50 mt. lo avrebbe potuto raggiungere, in si poco tempo e mai avrebbe potuto immaginare che, avendo il lampeggiatore acceso, potesse essere raggiunto sulla sinistra, considerata la mancanza di spazio sufficiente per poter essere sorpassato. La Corte d'Appello, dunque, ha omesso la valutazione di tali dati di fatto nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Con memoria depositata nei termini la parte civile Bi. On. , a mezzo del suo difensore, eccepisce l'inammissibilita' del ricorso.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

Il motivo esposto non e' consentito in sede di legittimita' per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.

E' indubbio, infatti, che si ripropone una ricostruzione diversa del fatto anche con riferimento ad una rivisitazione delle risultanze probatorie, con riguardo alle testimonianze rese dalle persone presenti sul luogo del sinistro. Il vizio dedotto dal ricorrente non e' riconducibile al cd. "travisamento della prova" perche', con il proposto ricorso, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneita' delle prove acquisite a giustificare un'affermazione di responsabilita' penale.

Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che e' inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimita' non e' infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia probatoria dei fatti accertati. Il sindacato di legittimita' sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, e' diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, e' necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicita' (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).

Per il caso di specie, la Corte d'Appello ha, invero, indicato con puntualita', chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale, e tanto in un contesto probatorio in cui i testimoni oculari hanno avuto conoscenza diretta della dinamica del sinistro,

essendo tutti presenti sul luogo teatro dell'incidente prima e dopo che si verificasse.

Il caso in esame, per altro verso, in ragione del concomitante comportamento di guida colposo della persona offesa, come ritenuto nella sentenza impugnata, propone una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative. In breve, si tratta di stabilire se il principio di affidamento trovi applicazione nell'ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale.

Il principio di affidamento costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento e' in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale esso assicura la regolarita' della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze. Il principio, d'altra parte, si connette pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilita' colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte: esso e' stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicita' colposa. Pacificamente, la possibilita' di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente e' gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterra' alle regole cautelari che disciplinano la sua attivita'.

La tendenza della giurisprudenza di legittimita' e' quella di escludere o limitare al massimo la possibilita' di fare affidamento sull'altrui correttezza. Si afferma, cosi', che, poiche' le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per se' condotta negligente. In conseguenza, e' stata confermata l'affermazione di responsabilita' in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimita' dell'incrocio a velocita' moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza (Cass. 4, 28 marzo 1996, Rv. 204451). Su tali basi si e' affermato, ad esempio, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento (Cass. 4, 1.8 ottobre 2000, Rv. 218473); e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Cass. 4, 19 giugno 1987, Rv. 176415).

In qualche caso a tale ampia configurazione della responsabilita' e' stato apposto il limite della imprevedibilita' (Cass. 4, 24 settembre 2008 Rv. 241476), che talvolta si richiede sia assoluta (Cass. 4, 3 giugno 2008 Rv. 241004). L'obbligo di moderare adeguatamente la velocita' in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilita' degli eventi, oltre il quale non e' consentito parlare di colpa (Cass. 4, 8 marzo 1983, Rv. 158790). Si tratta allora di comprendere se l'atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l'introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.

Senza dubbio quello della circolazione stradale e' un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. Si configura, infatti, un'impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza. D'altra parte, il codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Ad esempio, l'articolo 141 impone di regolare la velocita' in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile". L'articolo 145 pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio. L'articolo 191 prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque gia' iniziato l'attraversamento della carreggiata. Tali norme tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D'altra parte, come si e' accennato, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile. Tali norme, tuttavia, non possono essere lette in modo tanto estremo da enucleare l'obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attivita' illecita, vi sono aspetti della circolazione stradale che necessariamente implicano un razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si puo' pretendere che l'automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina.

Insomma, un'esigenza di ragionevolezza del sistema e ragioni di equita' inducono a ritenere che il principio di affidamento debba essere in qualche guisa riconosciuto nell'ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalita' della responsabilita', prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio.

Ne' puo' esercitare un'influenza contraria (come sembra ritenere il ricorrente) il fatto che gli altrui comportamenti imprudenti siano tanto gravi quanto diffusi, come quello di ciclomotoristi che sorpassano sulla destra veicoli fermi. Un tale approccio condurrebbe, addirittura, ad un effetto paradossale: quello di svuotare la forza cogente della disciplina positiva e di generare un patologico affidamento inverso da parte dell'agente indisciplinato sulla altrui attenzione anche nel prevedere le proprie audaci intemperanze comportamentali. Per tentare di definire la concreta portata del principio nell'ambito della circolazione occorre considerare che i contesti fattuali possibili sono assolutamente indeterminati; e non e' quindi realistico che l'affidamento concorra a definire i modelli di agenti, le sfere di rischio e di responsabilita' in modo categoriale, come invece accade nel ben piu' definito contesto del lavoro in equipe e, entro confini peraltro assai limitati, nell'ambito della sicurezza del lavoro.

Anche nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, e' stata ripetutamente affermata la necessita' di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilita' di evitare il sinistro: ia prevedibiiita' ed evitabilita' vanno cioe' valutate in concreto (Cass. 4, 25 ottobre 1990, Rv. 185559; Cass. 4, 9 maggio 1983, Rv. 159688; Cass. 5, 2 febbraio 1978, Rv. 139204). Tali enunciazioni generali abbisognano di un ulteriore chiarimento, gia' del resto ripetutamente proposto di recente da questa Corte (Cass. 4, 06 luglio 2007, Rv. 237050; Cass. 4, 7 febbraio 2008, Rv. 239258): l'esigenza della prevedibiiita' ed evitabilita' in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiche' in tale ambito la prevedibiiita' dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibiiita' vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo e' ridotto nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi e' spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibiiita' ed evitabilita' dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello. Non puo' essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilita' della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non puo' essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessita' fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice.

L'esigenza di una indagine concreta, si e' pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in se una contingenza imprevedibile, si e' chiarito che lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente e' ristretto e va percorso con particolare cautela. Cio' nonostante, l'esigenza di preservare la gia' evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilita' della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si e' prima esposto, le particolarita' del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.

A tali principi si ispira la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole prevedibilita' e la rapporta, con implicita evidenza, alle particolarita' del caso concreto. L'imputato aveva avviato la manovra di svolta per accedere all'area di parcheggio, rendendosi, pero', conto che dietro di lui vi erano altri veicoli che sopraggiungevano, e sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, e' rimasto provato che la manovra del Bu. di sorpassare l'auto del GA. era quasi riuscita: l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non puo' essere qui posto in discussione. Egli, pur agendo nel rispetto del codice della strada, azionando il lampeggiatore di direzione nello svoltare a sinistra, non ha ben valutato, negligentemente, la manovra azzardata che stava compiendo il ci do motociclista e, quindi, anziche' fermarsi ed evitare lo scontro ha fidato nelle sue capacita' di prontezza di riflessi di inserirsi immediatamente nell'area di parcheggio.

In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilita'" della condotta di guida della vittima. La Corte distrettuale ha ravvisato una situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, per immettersi nell'area di parcheggio laterale, che esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente avrebbe dovuto accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra.

Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna di esse.

 

Martedì, 20 Marzo 2012
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