Mercoledì 25 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 21/03/2012

Danni da insidia stradale: insidie ''sostanziali'' e insidie ''processuali''

(Cass. Civ., sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21695)

La tematica dei danni da insidia stradale, al pari della materia della responsabilità civile da circolazione stradale, viene troppo spesso affrontata con eccessiva superficialità e ridotta – nell’immaginario professionale – ad una mera questione di fatto, non meritevole di adeguato approfondimento in quanto scevra da problemi di diritto da individuare e risolvere.
La sentenza in commento rappresenta la più classica smentita di una simile grossolana impostazione e dimostra come la materia de qua, in realtà, sottende molteplici insidie, di natura sostanziale e processuale, del quale occorre farsi carico nella fase di predisposizione della strategia difensiva e, quindi, di redazione degli atti difensivi.


La prima questio iuris affrontata nella vicenda, che ha condotto al definitivo rigetto della domanda risarcitoria proposta da una donna vittima di un danno di insidia, attiene al rapporto obbligatorio configurabile laddove, nella determinazione del danno, venga a giocare un ruolo l’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione del bene demaniale.
Nel caso di specie, la danneggiata aveva rivolto la propria domanda risarcitoria (anche) nei confronti dell’impresa appaltatrice, ma aveva dedotto a tal fine una responsabilità contrattuale, riveniente dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto stipulato con l’Ente pubblico committente.
La domanda così proposta non poteva trovare accoglimento, atteso che legittimato a far valere la responsabilità da inadempimento è, chiaramente, la parte del contratto che si assume inadempiuto. Nella fattispecie, dunque, il solo Comune.


A nulla è valso il tentativo, operato dalla danneggiata in sede di legittimità, di ricondurre la domanda nel più consono alveo aquiliano, attraverso il riferimento agli artt. 2049 e 2055 c.c.: la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, escludendo in sostanza la possibilità stessa di procedere ad una qualificazione della domanda diversa rispetto a quella data dalla parte.
La seconda questio iuris, di carattere squisitamente processuale, attiene il rapporto tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e l’azione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Si tratta di due domande diverse, che la parte ha l’onere di proporre specificamente, eventualmente subordinando la prima alla seconda, ovvero di una diversa qualificazione dell’unica domanda risarcitoria, ricadente nello iura novit curia?


La querelle non ha trovato, ad oggi, univoca soluzione, sicché prudenza impone di formulare specificamente entrambe le domande.
Nella fattispecie, la Corte d’appello, sul rilievo che il caso concreto era stato inquadrato nell’ambito dell’art. 2043 c.c., aveva dichiarato inammissibile la diversa prospettazione proposta in appello, rivolta a ricondurre il caso all’alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., per violazione del divieto di ius novorum.
La Corte di Cassazione, in questo caso, dichiara inammissibile il motivo di ricorso per difetto del requisito della specificità ed autosufficienza.
Risultato finale: il rigetto della domanda risarcitoria passa in giudicato.
Come anticipato, la sentenza in commento – pur non contenendo principi innovativi per la materia –pone all’attenzione dell’interprete alcune delle questioni giuridiche sottese alla materia della responsabilità per insidia stradale e rappresenta un vero e proprio monito, per gli operatori, di affrontare con la necessaria attenzione le problematiche giuridiche che si ivi si annidano.


(Nota di Raffaele Plenteda)

 

da Altalex

 

 

 

Mercoledì, 21 Marzo 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK