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Corte di Cassazione 22/03/2012

Patente - Esercitazione di guida - Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi - Attribuzione della qualità di conducente - Oggetto di accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi

(Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10121)

In terna di circolazione dei veicoli, all’interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell’art. 2054 c.c., l’attribuzione della qualità di “proprietario” o di ‘conducente” costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi sia l’allievo che l’istruttore). (Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10121) [RIV-1112P1025] - Art. 122 c.s.

 

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Giovedì, 22 Marzo 2012
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