Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto dalla polizia stradale – Opposizione – Legittimazione passiva – Del Ministro dell’interno – Sussistenza...
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto dalla polizia stradale – Opposizione – Legittimazione passiva – Del Ministro dell’interno – Sussistenza – Del Prefetto – Esclusione – Giudizio di opposizione proposto nei confronti del Prefetto – Conseguenze – Mera irregolarità – Sanatoria – Rinnovazione della notificazione – Mancata eccezione dell’amministrazione costituita – Mancata impugnazione.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, allorquando la violazione sia stata accertata dalla polizia stradale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta al Ministero dell’interno e non all’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, essendo quest’ultimo legittimato a resistere esclusivamente nei giudizi di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione eventualmente emessa. Tuttavia, l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo di impugnazione.