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Corte di Cassazione 23/03/2012

Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Estremi - Condotta omissiva caratterizzata da crudeltà o assenza della necessità - Configurabilità del delitto - Fattispecie

(Cass. Civ., sez. III, 22 luglio 2011, n. 29543)

La fattispecie prevista e punita dall’art. 544 bis c.p. è da ritenersi configurata ogni qualvolta vi sia una condotta, anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto configurato il delitto de quo nella condotta dell’imputata la quale, dopo aver investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida della propria autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all’animale le dovute cure, impedendo altresì alle proprietarie dell’animale di accedere all’interno del cortile ove si era verificato l’evento al fine di recuperare il gatto e trasportarlo presso un veterinario, così cagionandone la morte). (Cass. Civ., sez. III, 22 luglio 2011, n. 29543) [RIV-1112P997] - Art. 554-bis, c.p.

 

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Venerdì, 23 Marzo 2012
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