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NUOVE  MODIFICHE  AL  CODICE  DELLA  STRADA
Cambiano gli articoli 24, 62 e 167

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Foto Coraggio - archivio Asaps

Con la pubblicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. n. 71 del 24.03.2012 – S.O. n. 53) di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (G.U. n. 19 del 24.01.2012 – S.O. n. 18) sono stati modificati rispettivamente gli articoli 24, 62 e 167 del Codice della Strada.
All’art. 24 CdS, il comma 5-bis è stato così modificato “Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale”.
Per quanto riguarda l’art. 62 CdS, il comma 7-bis [7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto(1), stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità] introdotto dapprima dall'art. 2, comma 2, Legge 29 luglio 2010, n. 120 è stato abrogato dal nuovo dispositivo normativo, traslando parte del suo profilo giuridico nell’articolo 167 CdS per il quale sono stati inseriti rispettivamente i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis, nonché modificato il comma 5, dei quali si riportano i rispettivi contenuti:

COMMI NUOVI
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di  circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico  della  stabilità,  possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

COMMA MODIFICATO
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il  veicolo rimorchiato.

Una peculiare osservazione viene posta a carico della nuova tolleranza del 15 % da concedere alla massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione per i veicoli immatricolati per il trasporto di cose aventi alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità.
Tolleranza del 15% tale da non superare il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione maggiorato di una tonnellata, per i veicoli aventi un peso complessivo superiore a 10 tonnellate.


Leggi lo stralcio della legge 27/2012

 

 



 

Mercoledì, 28 Marzo 2012
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