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Corte di Cassazione 30/03/2012

Guida In stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Fattispecie in tema di assunzione di farmaco ritardante l’eliminazione dell’etanolo dal sangue

(Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38793)

Il parametro di riferimento adottato dal Legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione “iuris et de iure” che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. (Nella specie, il conducente è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza pur avendo prodotto documentazione medica attestante l’assunzione di farmaco ritardante l’eliminazione dell’etanolo dal sangue). (Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38793) [RIV-1202P141] - Art. 186 c.s.

 

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Venerdì, 30 Marzo 2012
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