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Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti e applicazione

(GdP di Chioggia, 19 ottobre 2011)

L’art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e la sospensione della patente sino a due anni nelle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, deve intendersi norma generale e residuale rispetto all’ipotesi disciplinata dall’art. 187, comma 6, C.d.S., che pertanto, per il principio di specialità, deve trovare immediata ed esclusiva applicazione. (G. di P. di Chioggia, 19 ottobre 2011) - [RIV-1202P158] - Artt. 186, 187, 223

 

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Lunedì, 02 Aprile 2012
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