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Corte di Cassazione 02/04/2012

Sanzione amministrativa: per la competenza rileva la natura della norma violata

(Cass. Civ., SS.UU, 23 febbraio 2012, n. 2700)

In tema di impugnazione di una sanzione, irrogata come conseguenza di una violazione amministrativa, è irrilevante, ai fini della competenza, la natura dell'organo che ha irrogato la sanzione medesima. E' quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 2700.

Nella specie, la Guardia di Finanza rilevava la presenza di un apparecchio di intrattenimento non collegato alla rete telematica ed altri apparecchi che, sebbene collegati alla suddetta rete, da tempo non trasmettevano i relativi dati. L'Ammnistrazione Autonoma dei Monopoli di Stato notificava alla proprietaria degli apparecchi ed alla gestrice dell'esercizio commerciale ordinanza di confisca e di ingiunzione al pagamento di una somma di denaro.

Le parti intimate procedevano, quindi, ad impugnare l'ordinanza dinanzi al giudice ordinario, il quale declinava la propria competenza a favore del giudice tributario.

Secondo gli ermellini, ciò che rileva, ai fini della competenza, non è la natura giuridica dell'organo che ha provveduto ad irrogare la sanzione, ma la natura giuridica della norma violata con la conseguenza che, trattandosi di illeciti nelle attività di intrattenimento, tale competenza deve essere attribuita al giudice ordinario, sebbene la sanzione sia stata inflitta da un organo appartenente all'amministrazione finanziaria.

(Nota di Simone Marani)

 

da Altalex

 

 


 

Lunedì, 02 Aprile 2012
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