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Corte di Cassazione 03/04/2012

Equitalia,interessi,circolazione stradale, contravvenzioni

(Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3701 - (170))

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

 

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007.

 

 

da ricercagiuridica.com

Martedì, 03 Aprile 2012
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