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Corte di Cassazione 04/04/2012

Guida la bici ubriaco: condanna penale ma nessuna sospensione della patente

(Cass. Pen., sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10684)

Al ciclista condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica,  non è inflitta la pena accessoria della sospensione della patente.
Così ha disposto la Corte di Cassazione, nella sentenza 19 marzo 2012, n. 10684.
Il caso in oggetto riguardava un uomo condannato dai giudici di merito per essere stato colto con un elevato tasso alcolemico alla guida della propria bicicletta, su cui viaggiava con il figlio minore.
Avverso tale pronuncia di condanna, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incostituzionalità dell'art. 186 del codice della strada, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In particolare, lo stesso contestava l’applicazione della sospensione della patente per tutti i casi di conduzione di veicoli in stato di ebbrezza alcolica, senza che vi sia una differenziare tra la guida di veicoli a motore e  guida di un velocipede.
In realtà, tale censura non assume rilievo, atteso che, la sanzione suddetta non è applicabile alla fattispecie de quo, “in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida”.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

(Nota di Maria Elena Bagnato)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 29 novembre 2011 – 19 marzo 2012, n. 10684

Massima e testo integrale


da Altalex

 

Mercoledì, 04 Aprile 2012
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