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Corte di Cassazione 06/04/2012

Alla patente non convertibile si applica le sanzioni dell'articolo 136 e non quelle dell'articolo 116, comma 13, anche se la patente rilasciata all'estero è mantenuta da colui che è residente in Italia da oltre un anno, salvo che la patente sia scaduta

(Cass. Pen., sez.IV, 31 gennaio 2012, n. 3931)

 

(omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

Con sentenza in data 5 ottobre 2009, il GIP del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava omissis colpevole della contravvenzione di cui all'art. 116 comma 13, per aver guidato l'autovettura omissis senza esser in possesso di patente di guida rilasciata dalla competente Autorità italiana, pur essendo residente nello Stato da più di un anno e benché fosse in possesso di patente di guida in corso di validità e non convertibile, rilasciata in Serbia; con la recidiva semplice.
Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva, veniva condannato alla pena di Euro 1.400,00 di ammenda. Gli atti erano rimessi a questa Corte, dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza 4 marzo 2010, trattandosi di sentenza di condanna alla pena dell'ammenda e quindi inappellabile.
Denunzia il difensore, con la proposta impugnazione, che il Primo Giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione della legge, non essendo possibile ritenere l'imputato privo di patente di guida od in possesso di non valida patente di guida perché revocata, visto che lo stesso aveva conseguito la speciale abilitazione nel proprio Stato di origine; abilitazione ancora in corso di validità. Sicché, come statuito da questa stessa Corte Sezione IV, con sentenza n. 3699 del 1998, nella concreta fattispecie non può applicarsi la norma contravvenzionale de qua, ma il disposto dell'art. 136., comma 7 (che prevede un illecito amministrativo) atteso che lo straniero, pur residente in Italia da oltre un anno, era comunque in possesso di patente di guida in corso di validità.
Insta quindi il ricorrente per l'assoluzione dall'addebito contestato.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va accolto.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la condotta contestata all'imputato per aver guidato in Trieste, il 12 maggio 2008, un autoveicolo in virtù di patente di guida rilasciata dalla Repubblica di Serbia Montenegro, In corso di validità, pur risultando il predetto - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata - residente in Italia dal 7 aprile 2006 (e quindi da oltre un anno) non integrava il reato di guida senza essere in possesso della patente di guida, di cui al combinato disposto dell'art. 116, comma 13 e art. 136 , comma 6, del codice della strada nella formulazione in vigore all'epoca del fatto, ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 136 comma 7. Ciò, in ossequio a quanto statuito da questa stessa Sezione IV con la recente sentenza n. 6821 del 2011 in sostanziale conformità con il richiamato principi o di diritto già enunciato con altra sentenza: Sez. IV n. 2392 del 1997.
Nè rileva, nella fattispecie in esame, la questione della mancata conversione della patente rilasciata da uno Stato estero nè la circostanza che l'imputato fosse in possesso di titolo di abilitazione alla guida, in corso di validità, rilasciato da uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, giacchè l'art. 136, comma 7 (applicabile nel caso concreto) non fa discendere alcuna conseguenza dai succitati presupposti negativi o positivi.
In conclusione nel fatto vanno ravvisati gli estremi della violazione amministrativa della guida con patente italiana scaduta di validità ex art. 136 comma 7; donde l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e la conseguente trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Trieste, per quanto di competenza in ordine al ravvisato illecito amministrativo.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Trieste per quanto di sua competenza, in ordine all'illecito amministrativo.
(omissis)

 

da Polnews

 

Venerdì, 06 Aprile 2012
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