MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2011
Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. (12A03739)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2011
Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. (12A03739)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245, di attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ed in particolare l'articolo 2;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilita' delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Art. 2
Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate su strada
1. La contestazione delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori.
2. Le annotazioni relative alle imprese stabilite in Italia contengono:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione;
c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita' secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144.
3. Qualora l'infrazione venga. commessa con veicoli detenuti in virtu' di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accertatori annotano, altresi', il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione.
4. Le annotazioni relative alle imprese stabilite all'estero contengono:
a) la denominazione, la sede dell'impresa, e lo stato di stabilimento;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione;
c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita' secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Art. 3
Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni commesse su strada
1. I dati indicati nell'articolo 2, relativi alle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2508, n. 144, sono comunicati, con modalita' telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni darla definizione della contestazione.
2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi.
3. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.
Art. 4
Elenco delle imprese
1. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilita' dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. L'elenco e' suddiviso in due sezioni: la sezione italiana e la sezione estera. La sezione italiana e' articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e' articolata per nazionalita' dell'impresa ed e' suddivisa in
autotrasporto merci e viaggiatori.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni rese ai sensi dell' articolo 3, del presente decreto, provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco di cui al comma I del presente articolo, attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa e calcolato con le modalita' stabilite nel successivo articolo 6.
Art. 5
Indicatore di rischio delle imprese
1. E' adottato un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravita' delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilita' delle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio di cui al comma 4 del presente articolo, sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.
3. L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto e' determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un punteggio, calcolato secondo le modalita' descritte all'articolo 6 del presente decreto, che viene attribuito all'impresa a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 3, pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione.
4. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato.
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, per mezzo di strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, l'elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. L'indicatore di rischio ha validita' annuale. I dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione dell'anno in cui e' in corso la rilevazione.
7. L'Ufficio di coordinamento, svolte le opportune verifiche, comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validita' dell'indicatore di rischio.
8. L'Ufficio di coordinamento puo' segnalare alle autorita' competenti, affinche' vengano svolti ulteriori e piu' approfonditi accertamenti, le imprese che presentano eventuali situazioni di particolare gravita'.
9. Ciascuna impresa puo' prendere visione esclusivamente del punteggio ad essa attribuito, consultando l'apposita sezione del portale www.ilportaledellautomobilista.it solo dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.
10. Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorita' di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.
Art. 6
Modalita' di calcolo del punteggio
1. Per le imprese italiane, il punteggio e' calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, tenuto conto della gravita' dell'infrazione e del parco veicolare di cui l'impresa risulta intestataria - come risultante dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. Per le imprese estere, il punteggio e' calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, tenuto conto della gravita' dell'infrazione commessa.
Art. 7
Modifiche tecniche
1. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sentite le competenti strutture del Ministero dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere apportate le modifiche alle tabelle di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto, nonche' le modifiche tecniche che si rendessero necessarie per migliorare le fasi di raccolta e comunicazione dei dati.
Roma, 24 ottobre 2011
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Il Ministro dell'interno Maroni
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
registro n. 2, foglio n. 27
Allegato 1
Allegato 2