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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2011
Determinazione  dei  criteri  per  l'adozione  di   un   sistema   di classificazione  del   rischio   da   applicare   alle   imprese   di autotrasporto. (12A03739)

(GU n. 78 del 2.4.2012)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2011

Determinazione  dei  criteri  per  l'adozione  di   un   sistema   di classificazione  del   rischio   da   applicare   alle   imprese   di autotrasporto. (12A03739)

 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI
 
di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
e
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e' stata  data  attuazione  alla  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,  sulle  norme  minime  per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.  3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/4/CE  della  Commissione,  del  23  gennaio 2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio 2009;
Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  2010,  n.  245,   di attuazione delle direttive 2009/4/CE e  2009/5/CE,  che  modifica  il decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  ed  in  particolare l'articolo 2;

Decreta:
 

Art. 1

Finalita'

 

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione  dei  criteri per l'adozione di  un  sistema  di  classificazione  del  rischio  da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e  merci,  in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo  e della   gravita'   delle   infrazioni   commesse   con   veicoli   in disponibilita' delle imprese stesse,  alle  disposizioni  di  cui  ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Le  infrazioni  rilevanti  ai  fini  della  classificazione  del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate  dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

 

Art. 2


Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate su strada

 

1. La contestazione delle infrazioni di cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada  dagli organi di  polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e'   registrata   mediante annotazione da parte degli agenti accertatori.

2.  Le  annotazioni  relative  alle  imprese  stabilite  in  Italia contengono:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso  veicolare  per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione;
c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita'  secondo  le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144.

3. Qualora l'infrazione venga. commessa  con  veicoli  detenuti  in virtu' di un contratto di locazione  senza  conducente,  stipulato  a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere  a), b) e  c),  gli  agenti  accertatori  annotano,  altresi',  il  numero d'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori   dell'impresa   che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del  quale  e' stata commessa l'infrazione.
4.  Le  annotazioni  relative  alle  imprese  stabilite  all'estero contengono:
a)  la  denominazione,  la  sede  dell'impresa,  e  lo  stato  di stabilimento;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso  veicolare  per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione;
c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita'  secondo  le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.


Art. 3


Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni commesse su strada

 

1. I dati indicati nell'articolo 2, relativi alle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2508, n. 144,  sono comunicati, con modalita' telematiche,  dall'organo  da  cui  dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro  elaborazione  dati del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, entro trenta giorni darla definizione della contestazione.
2. La contestazione si intende  definita  quando  sia  avvenuto  il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi, ovvero siano decorsi  i  termini  per  la  proposizione  dei  ricorsi medesimi.
3. Il predetto termine di trenta giorni decorre  dalla  conoscenza, da  parte  dell'ufficio  da   cui   dipende   l'agente   accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della  scadenza  dei  termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza  degli  esiti dei ricorsi medesimi.

 

Art. 4


Elenco delle imprese

 

1. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  -  l'elenco  delle  imprese   aventi   la disponibilita' dei  veicoli  con  i  quali  sono  state  commesse  le infrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

2. L'elenco e' suddiviso in due sezioni: la sezione italiana  e  la sezione estera. La sezione italiana e'  articolata  in  autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna  articolazione,  in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e' articolata  per  nazionalita'  dell'impresa  ed   e'   suddivisa   in
autotrasporto merci e viaggiatori.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al  ricevimento  delle  comunicazioni rese ai sensi dell' articolo 3, del  presente  decreto,  provvede  ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco  di  cui  al  comma  I  del presente  articolo,  attribuendole   contestualmente   il   punteggio correlato  all'infrazione  commessa  e  calcolato  con  le  modalita' stabilite nel successivo articolo 6.

 

Art. 5


Indicatore di rischio delle imprese

 

1. E'  adottato  un  sistema  di  classificazione  del  rischio  da applicare alle imprese di autotrasporto,  sulla  base  del  numero  e della  gravita'  delle  infrazioni  commesse   con   i   veicoli   in disponibilita'  delle   singole   imprese   alle   disposizioni   dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio di cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  sono  assoggettate  a controlli piu' rigorosi e frequenti.

3. L'indicatore  di  rischio  di  un'impresa  di  autotrasporto  e' determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro  elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i  sistemi informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sulla base di un punteggio, calcolato secondo le modalita' descritte all'articolo 6 del presente decreto, che  viene  attribuito all'impresa a seguito delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  3, pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente  dalla data di contestazione della violazione.

4.  Le  imprese  che  esercitano  l'autotrasporto  di  merci  o  di viaggiatori, in conto proprio o per conto  di  terzi,  che  superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti,  sono  considerate  a rischio elevato.
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  rende  disponibile,  per  mezzo  di strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di  coordinamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4  agosto 2008, n. 144, l'elenco delle imprese ed  il  relativo  indicatore  di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare,  entro  il  31 gennaio dell'anno successivo.
6. L'indicatore di rischio ha validita' annuale. I dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione dell'anno in cui e' in corso la rilevazione.
7. L'Ufficio  di  coordinamento,  svolte  le  opportune  verifiche, comunica l'elenco delle imprese a  rischio  elevato  alla  competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede  delle  imprese  ed  i controlli   di   propria   competenza    nell'anno    di    validita' dell'indicatore di rischio.
8.  L'Ufficio  di  coordinamento  puo'  segnalare  alle   autorita' competenti, affinche' vengano svolti ulteriori  e  piu'  approfonditi accertamenti, le  imprese  che  presentano  eventuali  situazioni  di particolare gravita'.
9.  Ciascuna  impresa  puo'  prendere  visione  esclusivamente  del punteggio ad essa  attribuito,  consultando  l'apposita  sezione  del portale www.ilportaledellautomobilista.it solo dopo  aver  effettuato la propria registrazione sul sito.
10.  Per  le  imprese  aventi   sede   all'estero,   l'Ufficio   di coordinamento provvede,  ogni  anno,  a  comunicare  alle  competenti autorita' di ciascun paese l'elenco delle imprese che  presentano  un indice di rischio elevato.

 

Art. 6


Modalita' di calcolo del punteggio

 

1. Per le imprese italiane, il punteggio e'  calcolato  sulla  base della tabella di cui all'allegato  1  del  presente  decreto,  tenuto conto della gravita' dell'infrazione e del  parco  veicolare  di  cui l'impresa  risulta  intestataria -  come   risultante   dall'archivio nazionale  dei  veicoli  di  cui  all'articolo   226,   del   decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. Per le imprese estere, il  punteggio  e'  calcolato  sulla  base della tabella di cui all'allegato  2  del  presente  decreto,  tenuto conto della gravita' dell'infrazione commessa.

 

Art. 7


Modifiche tecniche


1. Con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  sentite  le competenti strutture del Ministero dell'interno e del lavoro e  delle politiche sociali, possono essere apportate le modifiche alle tabelle di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto, nonche' le  modifiche tecniche che si rendessero  necessarie  per  migliorare  le  fasi  di raccolta e comunicazione dei dati.

 

Roma, 24 ottobre 2011
 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

 

Il Ministro dell'interno Maroni

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,
registro n. 2, foglio n. 27

 

Allegato 1

• pag. 22
• pag. 23


Allegato 2

• pag. 24

 

 

 





Lunedì, 24 Ottobre 2011
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