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“Abbandono di minore” per l’autista di scuolabus che fa scendere il bambino prima dell’arrivo a destinazione

Foto di repertorio dalla rete

Commette il reato di “abbandono di minore” il responsabile dello scuolabus che faccia scendere il bambino prima dell’arrivo a destinazione!
Nel diritto penale italiano, l’abbandono di minore (o abbandono di persone minori od incapaci) è il “delitto” previsto dall’art. 591 del Codice Penale. L’art. 591 al primo comma, infatti, recita: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” È un reato contro la vita e l’incolumità individuale, ed è, come l’omissione di soccorso, un delitto di omessa solidarietà. Gli obblighi solidaristici, imposti dal sistema penale prima, e dalla Costituzione italiana poi, riguardano quel minimo di solidarietà richiesta ai soggetti che, all’interno di una qualsiasi società civile organizzata, viene imposta ai consociati. Tale norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall’obbligo di garanzia verso gli stessi. In forza dei suddetti principi di diritto la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Penale- ha condannato due responsabili del servizio di trasporto scolastico per la caduta di un alunno che era stato fatto scendere dal pulmino prima dell’arrivo a destinazione.
I magistrati della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11655 del 27 marzo 2012, hanno quindi stabilito che commette il reato di “abbandono di minore” il responsabile dello scuolabus che abbia fatto scendere il bambino prima della prestabilita destinazione di arrivo. Così gli ermellini del Palazzaccio hanno respinto il ricorso dei due responsabili del servizio di trasporto scolastico che, a poche fermate prima della scuola, avevano lasciato scendere dal pulmino un alunno il quale poi, scivolando sulla neve, si era procurato delle lesioni. La quinta sezione penale della Cassazione, in linea con quanto già deciso dalla Corte d’Appello di Potenza, ha , pertanto, ritenuto i due imputati responsabili dell’accaduto, in quanto strettamente connesso all’azione di abbandono, dal momento che “…ogni abbandono deve essere considerato pericoloso, poichè l’interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore” I magistrati di Piazza Cavour, inoltre, hanno evidenziato che il delitto ascritto agli imputati era integrato dall’omesso adempimento dei doveri legati al servizio prestato di custodia e di cura sul minore, che evitasse un pericolo per l’incolumità del bambino: dunque l’azione illecita era stata l’abbandono del minore e non il pericolo che ne è la conseguenza.
“La nozione di custodia – si legge in sentenza – sottende quella di non esporre il minore a pericoli per la propria incolumità: la violazione al dovere di accompagnamento sino alla struttura scolastica, che avrebbe preso in carico il giovane, è azione obiettivamente integratrice del fatto illecito. Inoltre al nesso di causalità l’incidente occorso al minore si verificò in costanza di abbandono, sicché appare specioso invocare l’assenza del legame eziologico”.

Foggia, 28 marzo 2012 Avv. Eugenio Gargiulo


da Oggi.it

 

 


 

Venerdì, 13 Aprile 2012
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