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Fondo ghiacciato, autocarro sfonda il guard-rail: conducente morto
Anas responsabile

Prima la neve, poi il ghiaccio, come è capitato, a inizio anno, in molte parti d’Italia. E la gestione della mobilità divenuta d’improvviso caotica e pericolosa, con strade difficili da percorrere. Tanto difficili da condurre, purtroppo, alla morte. A pagare deve essere la struttura responsabile dell’arteria viaria, ossia, in questo caso, l’Anas, nonostante la particolare situazione, risarcendo moglie e figlio della vittima (Cassazione, sentenza 2562/12).

 

Il caso

Lo scenario del terribile incidente è una strada statale nel Nord Italia, resa poco praticabile da una abbondante nevicata e dal ghiaccio che si era poi formato sul percorso. A farne le spese, in maniera letale, il conducente di un autocarro, che «sbandava, sfondava il guard-rail e precipitava nel vuoto».
A piangerne la scomparsa moglie e figlio – all’epoca minorenne –, che chiedono il risarcimento dei danni, agendo contro l’Anas.
La richiesta, però, viene respinta in primo grado, e accolta solo parzialmente in secondo grado. Più precisamente, la Corte d’Appello stabilisce un risarcimento complessivo di poco inferiore ai 180mila euro, anche tenendo presente la corresponsabilità del conducente rimasto ucciso. Difatti, da un lato all’Anas si addebita il peso più gravoso per il «danno cagionato da cosa in custodia», ma, dall’altro, alla vittima viene riconosciuto un comportamento alla guida non consono alle condizioni della viabilità.
Responsabilità esclusa? Anche a quest’ultimo riferimento, ovvero l’azione del conducente, si appiglia l’Anas, presentando ricorso in Cassazione contro la pronuncia emessa in Appello. Ulteriore riferimento, nella tesi difensiva, è quello della impossibilità di addebitare alla società la responsabilità per le condizioni della strada.
Più precisamente, il legale dell’Anas sottolinea che l’incidente è avvenuto «su strada pubblica di ampia estensione» e a causa di «evento esterno alla strada e alle sue pertinenze (nevicata intensa e conseguente strato di ghiaccio)». Di conseguenza, «il danneggiato avrebbe dovuto provare il nesso causale fra la cosa in custodia e, comunque, si era verificato un caso fortuito idoneo ad esentare da responsabilità» la società, con «responsabilità esclusiva del danneggiato». Tutto ciò, peraltro, anche alla luce della valutazione del giudice d’Appello, il quale «ha accertato che il sinistro si era verificato su una strada statale, in una situazione in cui non ricorrono le figure sintomatiche di effettiva sussistenza del potere di custodia (strade comunali e autostrade)», e tenendo presente il comportamento errato del conducente.
La vicenda, complessa e delicata, è da valutare attentamente nei dettagli, ovvero orario notturno e presenza di ghiaccio sulla strada, su tutto. E in questo quadro, secondo i giudici di piazza Cavour, che mostrano di condividere le valutazioni compiute in Appello, «l’ente gestore non aveva provato il caso fortuito, ossia non aveva provato di avere espletate, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione» previste dalla normativa sui compiti degli enti proprietari delle strade e non alla luce del principio del neminem laedere. Detto più chiaramente, «l’Anas non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada», caratterizzata dalla presenza di un pericoloso strato di ghiaccio.
Di conseguenza, la quantificazione del risarcimento, così come stabilita in secondo grado, viene considerata legittima, alla pari dell’intera pronuncia: il danno liquidato è «solo morale», e comunque si è tenuto conto, a ragione, del fatto che «all’epoca del sinistro» il conducente «non aveva ancora compiuto 60 anni e la famiglia si era venuta a trovare priva del suo appoggio economico e relazionale».


da lastampa.it

 

Lunedì, 16 Aprile 2012
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