MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2012
Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi. (12A04062)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la lettera del 4 novembre 2011, protocollo n. 86869, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2012
Il Ministro: Passera