Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Trasporto di rifiuti pericolosi - Assenza del formulario di identificazione dei rifiuti od indicazione di dati incompleti o inesatti - Introduzione del Sistri - Depenalizzazione - Limiti
Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall’art. 258, comma quarto, del D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell’art. 260 bis, comma settimo, del D.L.vo n. 152 del 2006, introdotta dal D.L.vo n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti). (Cass. Pen., sez. III, 27 luglio 2011, n. 29973) [RIV-1201P19] - Artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/06