Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Fattispecie
Nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui agli artt. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, (Corte Cost., sent n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione della ordinanza di convalida è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei docu¬menti prodotti; 3) il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione ed alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti e tre i presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell’opposizione, valga a soddisfare tale obbligo il generico ed esclusivo richiamo, come nella specie, alla non manifesta infondatezza del provvedimento impugnato.