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Articoli 17/07/2004

LE SCHEDE ASAPS

INFORMAZIONI SUL LIMITATORE DI VELOCITA’

LE SCHEDE ASAPS

INFORMAZIONI SUL LIMITATORE DI VELOCITA’

A cura di Franco Medri *

DEFINIZIONE: Il limitatore di velocità è un apposito strumento elettronico che, generalmente, interagisce sul dispositivo di iniezione del motore riducendo l’afflusso di carburante nelle camere di combustione dove sono allocati i cilindri ed i pistoni, al fine di limitare la velocità a quella massima consentita per la categoria alla quale il veicolo appartiene.

 

Il Decreto di attuazione della Direttiva n. 92/6 CEE relativa al montaggio ed all’impiego del limitatore di velocità, indica i seguenti veicoli:

 

Ø della categoria M3, aventi massa massima complessiva superiore a 10 tonnellate, per i quali sul dispositivo di cui trattasi la velocità massima deve essere regolata a 100 Km/h (autobus)

Ø della categoria N3, per i quali il dispositivo deve essere regolato in maniera tale che il veicolo non superi la velocità di 90 Km/h, ma in considerazione della tolleranza tecnicamente ammissibile tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione, la velocità massima del dispositivo deve essere regolata a 85 Km/h (autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate )

MONTAGGIO DEL LIMITATORE DI VELOCITA’

 

a) il limitatore di velocità deve essere installato entro il 1° gennaio 1995 sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore ed immatricolati a partire dal 15 maggio 1994;

 

b) il limitatore di velocità deve essere installato sui predetti veicoli, non muniti di serie del limitatore, immatricolati per la prima volta dal gennaio 1988, a decorrere:

 

1. dal 1° gennaio 1995, se detti veicoli sono utilizzati anche per i trasporti internazionali;

2. dal 1° gennaio 1996, se invece sono utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali

 

Sono esentati all’installazione i veicoli:

 

  • delle Forze Armate, Protezione Civile, VVFF e Servizi di emergenza;

  • delle Forze responsabili per il mantenimento dell’ordine pubblico;

  • che per costruzione non superano i limiti di velocità predetti;

  • utilizzati su strada a scopo di prove scientifiche;

  • che assicurano un servizio pubblico unicamente in zone urbane.

 

INSTALLAZIONE DEL LIMITATORE DI VELOCITA’

 

L’installazione del limitatore di velocità e la sua regolamentazione (taratura) devono essere esclusivamente effettuate da officine riconosciute ed autorizzate dalla direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione su richiesta del titolare dell’omologazione del predetto apparecchio, appunto omologato come unità tecnica indipendente.

Pertanto le predette officine sono autorizzate a:

 

1. installare il limitatore di velocità su veicoli che non ne sono dotati

 

2 regolare e/o riparare il limitatore di velocità e ad emettere una apposita certificazione al riguardo, in
duplice copia di cui una per gli atti dell’installatore, nei seguenti casi:

 

    • per il successivo aggiornamento della carta di circolazione

    • solo se si tratta di una officina diversa da quella che ha effettuato la prima installazione (ma, in questo caso, non si aggiorna la carta di circolazione )

 

ADEMPIMENTI GENERALI

 

Ø La conseguente emissione, da parte dell’Amministrazione, di un “atto di riconoscimento”, autorizzerà il titolare dell’omologazione a consegnare alle officine autorizzate le pinze per i sigilli personalizzate con il codice di identificazione delle medesime ed i moduli per le certificazioni.

Ø Inoltre sarà obbligatorio effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo previo visita e prova da parte dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nel caso di installazione di limitatore di velocità a veicolo che non ne sia dotato o di taratura per limitatori di velocità integrati nell’apparato di iniezione elettronico p sistema ABS con apposita domanda alla quale dovranno essere allegati:

 

1. una copia del certificato di installazione dalla quale risultino:

 

· numero e data del certificato

· numero di omologazione e di matricola del limitatore

· numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato montato

· dichiarazione che il limitatore è stato omologato per l’installazione su quel tipo di
veicolo

· l’effettuazione dei lavori a perfetta regola d’arte

 

2. un’attestazione di avvenuta piombatura del cronotachigrafo (qualora l’applicazione del limitatore imponga che il cronotachigrafo sia previamente spiombato), rilasciata da una officina a ciò abilitata.

 

L’operatore dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. effettuerà la prescritta visita e prova solo dopo avere accertato:

 

Ø l’integrità dei sigilli del limitatore di velocità e del cronotachigrafo

Ø l’apposizione, in sito ben leggibile all’interno della cabina di guida, di una apposita targhetta contenente

 

a) i dati di identificazione dell’officina

b) l’attestazione della velocità di regolazione (85 o 100 Km/h)

c) la data dell’operazione

 

 

A tal fine verrà aggiornata la carta di circolazione, senza l’emissione di una nuova, dove sarà trascritta la seguente dicitura:

 

“Applicato limitatore………. omologazione……. matricola………. officina (codice identificativo) ……. certificato n°………..” oppure nel caso di taratura di dispositivo preesistente “Tarato dispositivo limitatore……….. officina ( codice identificativo……… certificato n°…………..”

 

VEICOLO GIA’ PREDISPOSTO DEL LIMITATORE DI VELOCITA’

Si precisa che, quando il veicolo presenta il limitatore di velocità già installato dal costruttore fin dall’origine e lo stesso rispetti le prescrizioni delle direttive CEE con particolare riferimento alla 92/6, la carta di circolazione riporta una specifica annotazione riguardante la predisposizione-dotazione del dispositivo.

Inoltre il veicolo riporta sulla parte inferiore del parabrezza una piccola larghezza sulla quale è riportata la velocità di regolazione.

 

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SUL LIMITATORE

 

Mancato montaggio del limitatore di velocità

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 800

Detrazione 10 punti

Sospensione patente

Munito di limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 800

Detrazione 10 punti

Sospensione patente

Munito di limitatore di velocità non funzionante

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 800

Detrazione 10 punti

Sospensione patente

Limitatore di velocità alterato

 

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 1600

Detrazione 10 punti

Revoca patente

 


A cura di Franco Medri

Sabato, 17 Luglio 2004
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