Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Tardiva
In tema di sanzioni amministrative, la mancata adozione dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, prevista, inaudita altera parte, dal primo comma dell’art. 23 del me¬desimo testo normativo, non preclude che, sussistendo la tardività, l'inammissibilità venga pronunciata con la sentenza che definisce il giudizio.