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Corte di Cassazione 19/04/2012

Veicoli - Tassa di circolazione - Consegna della vettura per rivendita - Mancata comunicazione all’ACI, da parte del rivenditore, dei dati del veicolo - Conseguenze - Applicabilità, per il proprietario, dell’esenzione temporanea dal pagamento del tributo, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 - Esclusione - Responsabilità del rivenditore verso il proprietario - Configurabilità

(Cass. Civ., sez. V, 26 giugno 2011, n. 13952)

In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita ad un’impresa abilitata al suo commercio (nella specie, attraverso una procura irrevocabile a vendere), la mancata tempestiva comunicazione all’ACI, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell’art. 5, commi da 43 a 48, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 98, conv. con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo del pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo medesimo può costituire fonte di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale a seconda dei casi) nei confronti del proprietario stesso. (Cass. Civ., sez. V, 26 giugno 2011, n. 13952) - [RIV-1201P28] - L.F.

 

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Giovedì, 19 Aprile 2012
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