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Consiglio di Stato 19/04/2012

Sull'accertamento della natura pubblica o privata di una strada

(Consiglio di Stato , sez. V, 14 febbraio 2012, n. 728)

Un condominio impugnava dinanzi al T.A.R. Liguria un provvedimento col quale un dirigente comunale aveva negato l’assenso, chiesto dal Condominio, all’installazione di una sbarra automatizzata per disciplinare il traffico in entrata e in uscita dalla strada di proprietà di al Condominio medesimo.
Il Tar accoglieva il ricorso e il Comune adiva il Consiglio di Stato che tuttavia conferma la decisione di prima istanza: il provvedimento comunale si basa, infatti, sulla circostanza che la strada sulla quale si sarebbe voluta installare la sbarra era destinata al pubblico transito, per fruizione collettiva, veicolare e pedonale.
Il Collegio premette che l’accertamento in merito alla sussistenza della servitù di pubblico passaggio, nonostante la strada sia di proprietà condominiale, appartiene al Tribunale ordinario, inerendo un diritto soggettivo: il Giudice amministrativo può pronunziarsi pertanto solo in via incidentale, senza poter far stato, sulla questione, con la propria decisione.

Per la difesa del condominio la strada non adempie ad alcuna funzione pubblica, per il fatto di non avere sbocco su altra strada o piazza pubblica, conducendo essa esclusivamente ad aree private.
Il Collegio rammenta che per la giurisprudenza costituisce “strada pubblica” la via con finalità di collegamento, destinata al transito di un numero indifferenziato di persone, uti cives, cioè come titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e pertanto non uti singuli, cioè come soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene.
Quindi affinché “un’area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse. Ne consegue che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637) […]”.

(Nota di Laura Biarella)

 

Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 14 febbraio 2012, n. 728


Massima e testo integrale

 

da Altalex
 

Giovedì, 19 Aprile 2012
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