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Corte di Cassazione 20/04/2012

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Esito positivo - Rilevanza - Prova contraria - Onere dell’imputato - Mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio – Insufficienza

(Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite. (Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463) - [RIV-1201P30] Art. 186

 

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Venerdì, 20 Aprile 2012
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