LE REGOLE DELLA GUIDA ACCOMPAGNATA E LE RELATIVE SANZIONI
Ai minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida (categoria A1) è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’art. 117, comma 2-bis (autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW), purché accompagnati da un conducente che deve avere un'età non superiore a 60 anni e deve essere titolare, da almeno 10 anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione (da parte del DTT) su istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore (i soggetti designati quali accompagnatori, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni; inoltre un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca).