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Corte di Cassazione 24/04/2012

Tassa di possesso e veicoli in leasing

(Cass. Civ., 21 marzo 2012, n. 4508)

L’art. 5, comma 32 del dl n. 953 del 1982, prevedeva che tenuti al pagamento della tassa di possesso fossero coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo in esso iscritto, con la conseguenza che il soggetto passivo del tributo andava ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà sul veicolo in base alle risultanze del pubblico registro automobilistico (il quale, peraltro, pone solo una presunzione relativa, che può essere vinta da idonea prova contraria: Cass. Sentenze n 10794 del 1997, 7958 del 1999, 10011 del 2006). La lettera della legge porta, quindi, a ritenere che, in ipotesi di autoveicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo della tassa di possesso debba necessariamente essere considerato - nella vigenza del testo originario della n orma medesima - il proprietario/concedente e non l'utilizzatore, titolare di un diritto (relativo) di godimento del bene, in virtù del rapporto, avente effetti obbligatori, nascente dal contratto stipulato. A nulla rileva, in contrario, il fatto che il D.Lgs. n. 285 del 1992, con l’articolo art. 94 prevede l'obbligo, nei casi di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione finanziaria, di trascrivere il trasferimento o gli altri mutamenti, giacchè la ratio di tale disposizione non è quella di individuare il soggetto passivo della tassa, bensì quella di poter identificare il soggetto su cui gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni del codice della strada , nonchè di facilitare il danneggiato nell'identificazione del corresponsabile solidale in caso di sinistro stradale secondo quanto dispone il medesimo art. 91, commi 2 e 4 del D.L gs. n. 285 del 1992,
Infine, quanto alla modifica apportata al citato decreto legge  n. 953 del 1982, dalla L. n. 99 del 2009 che ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli "usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria", è agevole osservare che la norma, non avendo natura nè interpretativa (come la stessa ricorrente riconosce), nè "procedimentale", bensì innovativa e sostanziale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (15 agosto 2009) la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing.

 

da Polnews

 

Martedì, 24 Aprile 2012
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