Competenza per l'opposizione agli atti esecutivi
Quando vengono contestati vizi propri della cartella, il ricorso va qualificato come opposizione agli atti esecutivi e la competenza a decidere va riconosciuta, a mente dell'art. 617 cod. proc. civ., in favore del Tribunale del luogo in cui la cartella stessa è stata notificata, in quanto in tali casi l'opposizione proposta è priva di carattere recuperatorio (es. nel caso in cui si lamenti l’omessa notifica del verbale presupposto alla cartella), il solo che consentirebbe la presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada e dell’articolo 7 del dlgs 150/11.
da Polnews