Etilometri e revisioni - verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati
(omissis)
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 18 luglio 2008, dichiarava xx responsabile per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b (tasso alcolico accertato pari a g/l 0,96 nella prima misurazione e g/l 0,98 nella seconda misurazione). Concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni otto di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella dell'ammenda di Euro 304,00; applicava all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente guida per giorni 15.
2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 9 marzo 2011, confermava in punto di responsabilità e di pena la decisione di primo grado; concedeva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Osservava che non sussistevano valide ragioni per contestare la funzionalità dell'apparecchio utilizzato per l'esame alcolimetrico, di cui l'imputato in concreto non aveva evidenziato alcuno specifico vizio di funzionamento. D'altro canto, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, l'art. 379 reg. att. del codice della strada indicava le verifiche alle quali gli etilometri debbono essere sottoposti per potere essere omologati ed adoperati, senza peraltro prevedere alcun divieto la cui violazione determinasse l'inutilizzabilità delle prove acquisite. Del resto, l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti era corrispondente ai chiari sintomi manifestati nel frangente dal prevenuto che presentava occhi lucidi ed alito vinoso.
Aggiungeva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, questi risultava essere stato ritualmente avvertito, come risultava dal verbale, della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'esame dell'alcoltest.
Evidenziava che non sussistevano le condizioni per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della relazione redatta da un consulente di parte intesa a dimostrare l'inattendibilità degli esiti forniti dall'etilometro. Invero, la relativa richiesta appariva tardiva e le deduzioni svolte di carattere generico non risultavano idonee ad incidere probatoriamente sul materiale di causa.
3. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione.
Censurava la mancata rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cpp, con l'acquisizione dello specifico elaborato predisposto dal medico-legale dott. omissis circa le carenze tecnicamente riferibili in genere alle modalità di accertamento dello stato etilico compiuto con l'etilometro.
Censurava la declaratoria di responsabilità a suo carico fondata su un apparecchio per la misura della concentrazione alcolica non sottoposto ai controlli e verifiche stabiliti dall'art. 379 reg. att. del codice della strada e sulla rilevazione di circostanze ritenute sintomatiche dello stato di ebbrezza del prevenuto molto vaghe e generiche.
Ribadiva la violazione dell'art. 356 cpp e art. 114 disp. att. cpp per la mancanza di un rituale avvertimento nei suoi confronti del diritto all'assistenza del difensore alla verifica eseguita con l'etilometro.
Chiedeva l'annullamento della decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.
Si osserva che il Giudice di Appello ha in modo corretto e adeguato esaminato, valutato e disatteso le argomentazioni esposte dall'imputato.
Invero, la Corte di merito ha congruamente motivato circa la mancanza delle condizioni idonee a consentire o rendere necessaria la rinnovazione dibattimentale, tenuto conto della genericità della documentazione prodotta e della mancanza di ogni carattere di decisività ai fini della definizione dell'impugnazione.
In ordine alla funzionalità dell'etilometro utilizzato per l'esame cui era stato sottoposto il xx la Corte di Trieste ha sottolineato l'assenza in concreto di vizi di funzionamento di esso e la corrispondenza dei risultati emersi dall'alcoltest ai sintomi esterni manifestati dal soggetto circa lo stato di ebbrezza alcolica in cui versava. D'altro canto, in tema, questa Corte di Cassazione ha affermato in modo condivisibile che l'art. 379 c.6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione del codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza stabilire peraltro alcun divieto la cui inosservanza determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite. (V. Cass. 14/5/2008 n. 23526).
Inoltre, dagli atti di causa (verbale redatto dalla Polizia Stradale in occasione dell'occorso) risulta in modo inequivocabile che al xx è stato rivolto l'Invito, ai sensi dell'art. 356 cpp di farsi assistere durante le prove alcolemiche da un difensore ed egli aveva rifiutato di avvalersi della facoltà.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)
da Polnews