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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione -Termini - Sospensione nel periodo feriale - Legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione del termine dell'art. 201 c.s.

(Cass. Civ., sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1280)

In tema di sospensione dei termini feriali, con riferimento alle violazioni del codice della strada, la lettera e la ratio della normativa della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non consentono di ampliarne l’applicabilità ai termini processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. (Nella specie, poiché il verbale, redatto il 18 aprile 2002, era stato notificato il 19 settembre successivo, dunque in violazione del termine "di 150 giorni previsto dall'articolo 201 dello stesso codice della strada, la S. C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, avendo ritenuto applicarsi la sospensione per il periodo feriale, aveva rigettato la relativa opposizione, e, decidendo nel merito, ha accolto la opposizione medesima).

 

Lunedì, 30 Aprile 2012
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