Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine·- Ordinanza prefettizia - Natura - Perentoria o comunque decadenziale - Tardiva emissione - Conseguenze - Annullamento o comunque inefficacia del provvedimento prefettizio
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, con riferimento al termine previsto dall'articolo 204, primo comma, stesso codice, per la emissione da parte del Prefetto della ordinanza-ingiunzione, poiché questa rappresenta l'atto finale del relativo procedimento amministrativo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato (pur variato, in aumento, nel tempo, per effetto di successive modifiche all'originaria previsione dell'articolo 204 citato), il detto termine è da ritenersi perentorio o comunque di natura decadenziale. Pertanto, alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire - in caso di opposizione - l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia dello stesso. (Nella specie, il giudice di pace aveva ritenuto tempestiva l'ordinanza-ingiunzione, emessa il 14 gennaio 2002, perché l'interessato era stato sentito il precedente 10 gennaio; ha ritenuto la S. C., che ha cassato la sentenza ed accolto l'opposizione decidendo nel merito, che, ai sensi della suddetta norma del codice della strada, il termine di 90 giorni, all' epoca applicabile per l'adozione del provvedimento decorreva dalla ricezione degli atti, invece avvenuta il 3 ottobre 2002, e che l'articolo 4, comma 1 quinquies, del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214, laddove prevede che la richiesta di audizione personale interrompe il termine indicato, era norma sopravvenuta, priva di effetti retroattivi, che non sanava le situazioni definitive perché il termine medesimo era già inutilmente spirato).