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Corte di Cassazione 27/04/2012

Cartelle esattoriali: illegittima l’applicazione della maggiorazione prevista dalla legge 689/1981 per le violazioni amministrative
Il Giudice di Pace di Rossano: equivarrebbe ad una sanzione aggiuntiva

di Ugo Terracciano
Foto di repertorio dalla rete

Riceve la multa e non la paga. Sembra tutto finito ma, si sa, la giustizia è lenta e (certe volte) inesorabile. Passano gli anni, dunque, e un bel giorno arriva la cartella esattoriale: somma raddoppiata, spese di procedimento, più gli interessi maturati. Insomma, sembrava una facile via d’uscita, si è rivelata un vero boomerang sanzionatorio.
E’ nata così la questione, sollevata davanti al Giudice di Pace di Rossano, e conclusa con tanta soddisfazione del ricorrente, della controversia sul ruolo esecutivo. Con sentenza n. 708 del 26 giugno 2011, il ricorso è stato accolto, la sanzione annullata e il Comune che resisteva in giudizio estromesso dalla causa. Una vittoria su tutta la linea, anche nei confronti di Equitalia s.p.a.
C’è da dire che il ricorso non prometteva troppo bene non eccellendo per rigoroso rispetto del rito. Si sa: davanti al giudice civile le richieste devono essere espresse in modo chiaro e la pretesa ben definita. Il nostro ricorrente, invece, aveva sparato argomentazioni a “mitraglia” senza chiarire se il suo obiettivo fosse l’annullamento del verbale, oppure della cartella esattoriale. E’ vero che in termini di risultato non cambia nulla, ma sul piano giuridico la cosa è ben diversa. Il Giudice del merito – insegna la sentenza - nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate in corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. Civ. Sez. II, 27/02/2001 n.2908). Siccome dai motivi dell’atto introduttivo si evinceva che il ricorrente ha inteso impugnare prevalentemente la cartella, denunciando vizi propri di questa (artt. 615/617 c.p.c.), nessun ostacolo alla causa.


Andando al merito, la cartella esattoriale impugnata prevedeva l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 27 comma 6 della legge n.689/81. Tuttavia, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento acquista valore di titolo esecutivo, come recita l’art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Secondo la Cassazione (Sez. Civ. II 16.02.2007), la prassi di applicare a tali sanzioni anche le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 non appare quindi legittima in quanto contrasta con il disposto di cui al predetto art. 203 CdS (Giudice di pace di Roma, 17.09.2008; Giudice di pace di Catanzaro, 5.6.2010; Giudice di pace di Bologna e altri), e realizza un ingiustificato ed indebito aumento della sanzione già prevista dal codice della strada ovvero una ulteriore sanzione sulla sanzione già prevista per il mancato pagamento del verbale.

Venerdì, 27 Aprile 2012
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