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Corte di Cassazione 07/05/2012

Incidente stradale – tamponamento a catena – veicoli in movimento – responsabilità

(Cass. Civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18234)

In tema di circolazione stradale, nei casi di tamponamento a catena di veicoli fermi incolonnati, vale il principio che vada addebita all'ultimo veicolo la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti.
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento, con riguardo ai veicoli intermedi, trova applicazione la presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.
(Cass. Civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18234) Art. 149 cs

 

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Lunedì, 07 Maggio 2012
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