Pannelli posteriori di visibilita’ ed evidenziatori retroriflettenti per i veicoli adibiti al trasporto di cose
• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale N2 e N3) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01
• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale O3 e O4) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01.
I pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semirimorchi devono avere uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso fluorescente o retroriflettente;
I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique trasversali alternate di materiale o dispositivo retroriflettente gialli e materiale rosso fluorescente o retroriflettente.
Si precisa che sono esentati dall’obbligo dell’installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.