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Ebbrezza e tolleranza zero!

di Giovanni Fontana*
Foto Coraggio - archivio Asaps

DISCIPLINA


Con l’art. 186-bis del Nuovo Codice della Strada viene introdotto il concetto della c.d. “tolleranza zero” (da riferire all’assuntore di alcol fin da una minima quantità a quella massima pari a 0,5 g/l), in tema di guida in stato di ebbrezza.
Senza con ciò dimenticare che già in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è presente questa condizone, vediamo quali sono le categorie odierne assoggettate a tale regime speciale:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea per trasporto di persone;
c) i conducenti che esercitano l’attività di servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto
di cose e trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Rimandando, per i più attenti, alla lettura del Carmagnini, citata in bibliografia, è qui il caso di segnalare che siamo a parlare di autoveicoli, restandone quindi escluse le macchine agricole od operatrici, ancorché costituenti complessi di macchine agricole od operatrici. Ne restano altresì esclusi i complessi autoveicolo e carrello appendice in quanto da considerare un unico veicolo.

 

>Leggi l'articolo

 

da Il Centauro n. 156

 

 

Mercoledì, 09 Maggio 2012
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