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Corte di Cassazione 11/05/2012

L'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione

(Cass. Civ., sez.VI, 21 febbraio 2012, n. 2533)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 19 dicembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-biscpc " omissis residente a omissis propose opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice di pace di Carrara, chiedendo l'annullamento di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Cerit s.p.a. ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni del codice della strada , lamentando la mancata notifica della cartella nei termini decadenziali previsti ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il Giudice di pace di Carrara, accogliendo l'eccezione di Equitalia, dichiarò la propria incompetenza per territorio, in favore del Giudice di pace di Lucca, ove era avvenuto l'accertamento della violazione del codice della strada .
La causa è stata riassunta tempestivamente dinanzi al Giudice di pace di Lucca, il quale, con ordinanza in data 26 maggio 2011, ha chiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza. A giudizio del giudice confliggente, la competenza per territorio si determinerebbe a norma dell'art. 27 cpc per cui competente sarebbe il giudice dell'esecuzione, nella specie il Giudice di pace di Carrara, risultando la omissis residente a omissis ed essendo stata la cartella emessa dall'Agente della riscossione per la stessa Provincia. Il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza del Giudice di pace di Carrara.
Risulta dagli atti che nella specie non è stata proposta un'opposizione in funzione recuperatoria, ma un'opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1.
A norma dell'art. 615 comma 1, cpc l'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc; per le cause di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3; secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato; nella specie l'atto impugnato è stato notificato alla residenza dell'opponente".
Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice di pace di Bologna;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Giudice di pace di Carrara.
(omissis)

 

da Polnews

 

 


 

Venerdì, 11 Maggio 2012
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