Sul fermo fiscale disposto a seguito di crediti derivanti da sanzioni del codice della strada la competenza è del giudice ordinario e non della Commissione tributaria
(omissis)
1.- Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 del codice di procedura civile ha osservato quanto segue nella relazione ritualmente comunicata e notificata ex articolo 380 bis del codice di procedura civile: "con sentenza n…. il giudice di pace di P. - adito da …. con ricorso del 2006 avverso il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati in favore di Equitalia in relazione a crediti connessi a violazioni del codice della strada - ha declinato la giurisdizione a favore della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
con ordinanza n. 275/1/11, depositata il 21.1.2011 la Commissione tributaria provinciale di .. ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sul rilievo che, con ordinanza n. 14831/2008, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo il quale, con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento;
è stato costantemente ribadito che la giurisdizione su controversie relative a qualunque fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacchè sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (ex multis, SSUU 16858/2011, 25983/2010, 7580/2009, 555/2009); nella specie, il fermo è correlato esclusivamente ad entrate patrimoniali da infrazioni al codice della strada ; spettando la giurisdizione per i ricorsi avverso sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada al giudice ordinario, innanzi a questo le parti vanno rimesse per la decisione della controversia originata dal fermo amministrativo".
2.- Il Collegio condivide le osservazioni che precedono.
Deve dunque disporsi in conformità.
Sulle spese dell'intero giudizio provvederà il giudice di Pace di Pizzo.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti e che regolerà le spese dell'intero giudizio.
(omissis)
da polnews