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Corte di Cassazione 17/05/2012

Distanza di sicurezza - Tamponamento - A seguito di immissione nella carreggiata dell’altro veicolo previa inversione del senso di marcia - Concorso delle violazioni di cui agli artt. 154 e 149 c.s. - Configurabilità - Esclusione

(Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22406)

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154e 149 c.s.. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 c.s., non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui a1l’art. 149 c.s.. (Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22406) - [RIV-1203P236] - Artt. 149, 154 c.s.

 

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Giovedì, 17 Maggio 2012
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