Veicoli – Ciclomotore - Modifica delle caratteristiche tecniche - Violazione di cui all'art. 97, comma 6, C.s. - Configurabilità - Condizioni.
Veicoli – Circolazione - Nozione - Fattispecie in tema di violazione dell'art. 97 c.s. da parte di ciclomotore
In tema di sanzioni amministrative per violazio¬ne del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità su¬periore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 dello stesso, qualora si contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche costruttive, mediante i relativi ac¬certamenti operati dalla Motorizzazione civile. (Nuovo C.S., art. 97; nuovo C.S., art. 142).
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del co¬dice della strada, per «circolazione» deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale. (Fattispecie concernente la violazione dell'art. 97 del codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore, fermo al momento dell'accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita).