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Strade - Cartelli pubblicitari - Collocamento - Autorizzazione - Mancanza - Rimozione - Preventivo avviso al trasgressore - Necessità - Esclusione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale

(Cass. Civ., sez. II, 15 maggio 2007, n. 11115)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 13 quarter, del codice della strada, laddove consente all’amministrazione di rimuovere senza indugio i cartelli pubblicitari installati senza autorizzazione sul suolo pubblico ove costituiscano intralcio alla circolazione senza darne preventivo avviso al trasgressore, essendo la misura giustificata dalla necessità di adottare tempestivamente un provvedimento volto a tutelare la pubblica incolumità, e  come tale indifferibile.

 

Martedì, 22 Maggio 2012
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