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Corte di Cassazione 16/06/2011

Precedenza - Incroci stradali - Doveri del conducente favorito - Obbligo generale di prudenza – Sussistenza

(Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2011, n. 24121)

In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che segni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza. (Cass. Pen., sez. IV, n. 24121 del 16 giugno 2011) [RIV-1203P253] Art. 145 cs.

 

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Giovedì, 16 Giugno 2011
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