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Cassazione
Per l'omessa denuncia del  ritrovamento dell'auto, scatta il reato di  appropriazione indebita

Il proprietario di una vettura che non ne denuncia in modo tempestivo il ritrovamento in seguito al risarcimento del furto, può incorrere nel reato di appropriazione indebita.
La sentenza n°8927/2012 della Corte di Cassazione richiama l’articolo 646 del Codice penale: “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione e con multa pecuniaria.
L’automobilista, dunque, in caso di ritrovamento della vettura scomparsa, dovrà tempestivamente avvisare la compagnia assicurativa per evitare problemi. Le clausole generali del contratto assicurativo, infatti, prevedono che la compagnia acquisti la titolarità del mezzo dopo aver liquidato il furto.
La II Sezione Penale del Palazzaccio con questa pronuncia si esprime sulla vicenda che vede protagonisti i comproprietari di un veicoli, accusati di truffa ai danni dell’assicurazione. I due, dopo aver denunciato il furto dell’automobile e incassato il denaro, avevano temporeggiato prima di comunicare alla compagnia l’avvenuto ritrovamento del mezzo. La Corte d’Appello di Napoli era stata rigida, condannando entrambi gli imputati a un anno di reclusione per truffa.
I proprietari del veicolo si sono allora rivolti alla Suprema Corte, sostenendo che la loro condotta rientrava sotto il reato di appropriazione indebita e non di truffa. I ricorrenti, infatti, non erano più proprietari del mezzo, ma semplici possessori. Gli ermellini hanno appoggiato la linea della difesa, riqualificando i fatti.
Per far sussistere il reato di truffa, ha osservato il Palazzaccio, il danno deve consistere “in una lesione concreta” e non si deve, invece, tenere in considerazione il potenziale dannoso dell’atto. Oltretutto, la truffa richiede che il danno si verifichi a causa della “cooperazione artificiosa della vittima” indotta in errore. Se viene meno l’elemento degli artifizi e dei raggiri, quindi, non si può parlare di truffa.
Nel caso di specie, sottolineano i giudici supremi, non è possibile rilevare né la cooperazione artificiosa della compagnia assicuratrice, né la perdita definitiva del veicolo da parte della stessa. Il fatto contestato, in effetti, si limitava alla mancata tempestiva comunicazione del ritrovamento dell'auto. Quest’ultima ha lo scopo di “mettere l'autovettura a disposizione” della compagnia assicurativa “che ne è divenuta proprietaria”. Si è configurata, dunque, l’appropriazione indebita: gli imputatisi sono appropriati in modo illegittimo di un bene non più di loro proprietà.


da amicipolstrada.blogspot.it

 

 


 

Martedì, 22 Maggio 2012
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