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Cassazione: ZTL, una multa per ogni ingresso

Il conducente che oltrepassa i varchi elettronici delle zone a traffico limitato negli orari vietati, in modo ripetuto, non può vedersi riconosciuto l'annullamento delle multe ricevute appigliandosi alla complessità della segnaletica o alla mancanza del timbro sul retro del cartello di divieto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n°5809/2012. La pronuncia depositata il 12 aprile 2012 dalla II Sezione Civile del Palazzaccio interviene nel caso di una cittadina veronese che, alla guida della propria vettura, aveva più volte attraversato il varco elettronico del comune veneto  appena installato. La proprietaria, dopo essersi vista recapitare trentatré multe, ha proposto un ricorso cumulativo al giudice di pace richiedendo l’annullamento di tutti i verbali. La polizia municipale contestava la violazione dell'articolo 7 del Codice della strada “per altrettanti ingressi non consentiti in una zona a traffico limitato” di Verona nel corso di soli due giorni.  Dopo un iniziale rigetto, la ricorrente in sede d’appello ha visto accogliere la propria domanda. Il  Comune di Verona di fronte alla decisione della Corte d’Appello ha scelto di sottoporre la vicenda all’attenzione degli ermellini. Il Comune chiedeva la convalida dei provvedimenti emessi nei confronti della automobilista. Il Palazzaccio ha dato ragione all’amministrazione locale. Condizione necessaria affinché le sanzioni siano valide, secondo i giudici del Palazzaccio, è che le indicazioni stradali siano conformi al regolamento.

 

Le censure del ricorrente sono state respinte: la segnaletica stradale, innanzitutto, non poteva essere incomprensibile per un automobilista di media diligenza. “La possibilità di svolta a destra in determinati orari, desumibile dal primo cartello menzionato nella sentenza impugnata – scrivono gli ermellini - non dispensava il conducente dal prestare attenzione ai successivi segnali, che, proseguendo nella marcia, avrebbe poi incontrato, considerato che la vigenza spaziale di ogni divieto o prescrizione non può che valere fino al punto in cui non se ne incontri una successiva di contenuto diverso”. La ricorrente, inoltre, invocava la mancanza dell’indicazione nella multa degli estremi dell’omologazione dello strumento; questa tuttavia, anche se accertata, non può essere sufficiente ad annullare il verbale. La Cassazione ha reputato “manifestamente infondato” il punto del ricorso nel quale si sostiene che il cumulo dei verbali sarebbe stato da annullare “tenuto conto della identità delle violazioni e del limitato arco temporale della relativa commissione”. Secondo la difesa della donna, l’arco temporale limitato avrebbe integrato “un'unica condotta di durata”, comportando l'irrogazione di una sanzione unica. La Suprema Corte ha concluso chiarendo che, nella fattispecie, non esiste un istituto di generale applicabilità, pertanto, nel caso di una pluralità di violazioni commesse in tempi diversi ma relative alla stessa trasgressione, è corretta l'irrogazione di un numero di sanzioni equivalente a quello delle infrazioni rilevate.


da justicetv.it

Martedì, 22 Maggio 2012
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