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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino in conseguenza di violazione del codice della strada - Inosservanza - Esecuzione del ripristino da parte della P.A. - Ingiunzione di rimborso delle spese sostenute - Opposizione ex artt. 22 e 23 L. n. 689/1981 - Fondamento - Fattispecie in tema di rimozione di cartelloni pubblicitari

(Cass. Civ., sez. II, 9 maggio 2007, n. 10650)

Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il ri¬pristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accesso¬ria rimasto ineseguito, e sostitutivo di esso in modo da attuare la pretesa sanzionatoria dell'ammini¬strazione. Ne consegue che anche l'ordinanza-in¬giunzione contenente solo l'ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'ammini¬strazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).

Mercoledì, 23 Maggio 2012
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