Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino in conseguenza di violazione del codice della strada - Inosservanza - Esecuzione del ripristino da parte della P.A. - Ingiunzione di rimborso delle spese sostenute - Opposizione ex artt. 22 e 23 L. n. 689/1981 - Fondamento - Fattispecie in tema di rimozione di cartelloni pubblicitari
Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il ri¬pristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accesso¬ria rimasto ineseguito, e sostitutivo di esso in modo da attuare la pretesa sanzionatoria dell'ammini¬strazione. Ne consegue che anche l'ordinanza-in¬giunzione contenente solo l'ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'ammini¬strazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).