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Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni – Limiti di Velocità – Strade extraurbane – Limite massimo adottato dall’ente proprietario della strada – Illegittimità

(GdP di Trento, 16 aprile 2011, n. 172)

Il limite di velocità di km 70 su un tratto di strada a due corsie per ogni senso di marcia, appare illegittimo perché l'art. 142 c.d.s. rubricato "Limiti di velocità" stabilisce che "Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali ".  (Massima redazionale) (G.d.P. di Trento, 16 aprile 2011, n. 172) [Art. 142 cs]


Leggi il testo integrale della sentenza

 

 


 

Venerdì, 25 Maggio 2012
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