Giurisprudenza di merito
Giudici di Pace di Treno
Due sentenze a confronto: stesso ufficio del C.d.P., stessa violazione al codice della strada, diverso il giudice di pace, diverso il giudizio
Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI TRENTO
Sentenza 16 aprile 2011, n. 172
Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni – Limiti di Velocità – Strade extraurbane – Limite massimo adottato dall’ente proprietario della strada – Illegittimità.
Il limite di velocità di km 70 su un tratto di strada a due corsie per ogni senso di marcia, appare illegittimo perché l'art. 142 c.d.s. rubricato "Limiti di velocità" stabilisce che "Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali ". (Massima redazionale) (G.d.P. di Trento, 16 aprile 2011, n. 172) [Art. 142 cs]
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Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI TRENTO
Sentenza 23 maggio 2012, n. 319
Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni – Limiti di velocità – Strada extraurbana – Possibilità per il G.d.P. di ritenere illegittimo un limite massimo di velocità adottato dall’ente proprietario della strada – Insussistenza – Conseguenze.
Non rientra nella facoltà del Giudice di Pace di modificare un limite di velocità stabilito con apposita ordinanza dell’ente proprietario della strada, opportunamente e regolarmente segnalato. (Massima redazionale) (G.d.P. di Trento, 23 maggio 2012,n. 319) Art. 142 cs.
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